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  • Partendo dai risultati del Rapporto “Quando discriminano le istituzioni: uguaglianza, diritti sociali, immigrazione” (prodotto finale del progetto L.A.W. – Leverage the Access to Welfare), l’Autrice discute i punti di forza e i limiti delle iniziative di contenzioso strategico e di advocacy nel campo del diritto antidiscriminatorio, con particolare attenzione alla questione dell’accesso dei migranti alle misure di welfare. In contrasto con l’ascesa della narrazione nazionalistica nel dibattito politico e con l’adozione di schemi di welfare selettivi, l’articolo sostiene l’importanza di promuovere una concezione dinamica della cittadinanza, che includa tutti i membri della comunità.

  • La nota segnala i tre motivi di interesse della pronuncia torinese cioè l’applicazione dell’astreinte di cui all’art. 614bis cpc, la connessione della pronuncia con la discutibile previsione dell’art. 40, comma 6, TU immigrazione e il diniego del risarcimento sul presupposto che l’emanazione del Regolamento contenente le clausole  discriminatorie costituisca atto politico.

  • L’Autore ricostruisce la vicenda delle norme regionali della Regione Friuli Venezia Giulia in tema di accesso degli stranieri agli alloggi di edilizia pubblica e ai contributi pubblici per la locazione o l’acquisto. La vicenda è particolare per la resistenza opposta dalla Regione alle pronunce giudiziarie e perché evidenzia la funzione del diritto antidiscriminatorio nel correggere le decisioni di assemblee elettive quando queste siano in contrasto con norme di tutela delle componenti più deboli della società. 

  • L’autrice riassume la sentenza della Corte dei Conti 5.1.2022 n. 270/2022 che ha condannato per responsabilità contabile gli amministratori di un Comune in provincia di Brescia per aver adottato una delibera discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri e per averla poi difesa in due gradi di giudizio, risultando sempre soccombente.

  • Il contributo analizza l’ordinanza del 15 aprile 2022 pronunciata dal Tribunale di Ferrara sezione Lavoro, con la quale viene accolto il ricorso ex art. 28 d. lgs. 150/2011 con cui venivano fatte valere simultaneamente due distinte azioni relativamente all’obiezione di coscienza al porto ed uso dell’arma da parte di agenti di polizia. Esaminati i principali passaggi motivazionali della pronuncia, l’autrice si interroga infine sulle ricadute che potrebbe avere sulla nozione di discriminazione per opinioni personali, così come affermatasi nella giurisprudenza del giudice nazionale, la sentenza del 13 ottobre 2022 C-344/20 L. F. contro S.C.R.L. della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per la quale l’espressione religione o convinzioni personali contenuta nell’art. 1 della Direttiva 2000/78/CE costituisce un solo ed unico motivo di discriminazione, comprendente tanto le convinzioni religiose quanto le convinzioni filosofiche e spirituali.

  • L’articolo contiene alcune brevi osservazioni che traggono spunto dal provvedimento emesso dal Tribunale di Lecco, decreto del 2.5.2022, con cui è stato disposto il mutamento di rito in merito al ricorso presentato da un lavoratore ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale lamentava la nullità del licenziamento adottato nei suoi confronti perché discriminatorio in ragione della sua disabilità.

  • In questo contributo l’A. analizza la decisione del Tribunale di Lecco, che ha ritenuto discriminatorio il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto. Secondo il giudice, le assenze del lavoratore dovute a disabilità non devono essere computate nel periodo di comporto anche quando questo è stabilito in misura prolungata per i lavoratori affetti da patologie gravi. L’A. dà altresì conto di alcune recenti decisioni dei giudici di merito che si sono espressi sostanzialmente nello stesso senso sulle medesime questioni. 

  • Il contributo analizza i principali snodi motivazionali della sentenza del 17 novembre 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Con questa pronuncia è stata accertata l’incompatibilità del limite anagrafico, previsto dall’art. 3, co. 1, del d.lgs. 334/2000, ai fini della partecipazione al concorso pubblico indetto per l’assunzione di commissari della Polizia di Stato, con le disposizioni della dir. 2000/78.