Il contributo analizza l’ordinanza del 15 aprile 2022 pronunciata dal Tribunale di Ferrara sezione Lavoro, con la quale viene accolto il ricorso ex art. 28 d. lgs. 150/2011 con cui venivano fatte valere simultaneamente due distinte azioni relativamente all’obiezione di coscienza al porto ed uso dell’arma da parte di agenti di polizia. Esaminati i principali passaggi motivazionali della pronuncia, l’autrice si interroga infine sulle ricadute che potrebbe avere sulla nozione di discriminazione per opinioni personali, così come affermatasi nella giurisprudenza del giudice nazionale, la sentenza del 13 ottobre 2022 C-344/20 L. F. contro S.C.R.L. della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per la quale l’espressione religione o convinzioni personali contenuta nell’art. 1 della Direttiva 2000/78/CE costituisce un solo ed unico motivo di discriminazione, comprendente tanto le convinzioni religiose quanto le convinzioni filosofiche e spirituali.
Author
Marina Capponi
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L’Autrice ricostruisce la particolare disciplina legale che ancora oggi consente, per l’assunzione negli educandati e convitti, di operare assunzioni in base al sesso e esamina criticamente la scelta della Corte Costituzionale di non intervenire sulla questione demandando al legislatore il riordino della materia.