La nota segnala i tre motivi di interesse della pronuncia torinese cioè l’applicazione dell’astreinte di cui all’art. 614bis cpc, la connessione della pronuncia con la discutibile previsione dell’art. 40, comma 6, TU immigrazione e il diniego del risarcimento sul presupposto che l’emanazione del Regolamento contenente le clausole discriminatorie costituisca atto politico.
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Marta Lavanna
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L’autrice riassume la sentenza della Corte dei Conti 5.1.2022 n. 270/2022 che ha condannato per responsabilità contabile gli amministratori di un Comune in provincia di Brescia per aver adottato una delibera discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri e per averla poi difesa in due gradi di giudizio, risultando sempre soccombente.
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La scelta di alcune amministrazioni comunali di “disincentivare” la presenza di stranieri mediante l’incremento della tassa sulla idoneità alloggiativa era già giunta all’attenzione dei giudici lombardi con esiti identici a quelli di cui alla ordinanza qui pubblicata