Ci eravamo già occupati della vicenda del licenziamento della lavoratrice, ceduta quando ancora in prova ad altro…
Genere / Gender
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Con la sentenza 4.6.24 n. 99 la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto dei dipendenti pubblici, con…
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Di Stefania Scarponi, Professoressa ordinaria di diritto del lavoro Il tema del linguaggio inclusivo e rispettoso delle…
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di Francesco Rizzi Leggi il decreto 1. Premessa. La decisione in commento è di estremo interesse per…
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di Stefania Scarponi Leggi il provvedimento La sentenza riguarda la disciplina del licenziamento della lavoratrice in gravidanza…
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Nullità di contratto a termine con lavoratrice in gravidanza (nota a Cass. 13.06.2023, n.16785)
by Laura Curcioby Laura Curciodi Laura Curcio Leggi l’ordinanza Ha destato non poche perplessità, se non delle reazioni negative, l’ordinanza della…
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La Direttiva 2023/970/UE introduce per la prima volta in un testo vincolante dell’UE l’approccio intersezionale, sottolineandone l’importanza “per comprendere e affrontare il divario retributivo di genere” (considerando 25). Questa innovazione è da inquadrare nella recente sensibilità dell’Unione europea (ad es. la Strategia per la parità di genere 2020-2025), per lungo tempo limitata al soft law.
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Leggi la sentenza La Cassazione ribadisce il proprio orientamento in tema di attenuazione degli oneri probatori relativi…
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Il contributo analizza l’ordinanza del 15 aprile 2022 pronunciata dal Tribunale di Ferrara sezione Lavoro, con la quale viene accolto il ricorso ex art. 28 d. lgs. 150/2011 con cui venivano fatte valere simultaneamente due distinte azioni relativamente all’obiezione di coscienza al porto ed uso dell’arma da parte di agenti di polizia. Esaminati i principali passaggi motivazionali della pronuncia, l’autrice si interroga infine sulle ricadute che potrebbe avere sulla nozione di discriminazione per opinioni personali, così come affermatasi nella giurisprudenza del giudice nazionale, la sentenza del 13 ottobre 2022 C-344/20 L. F. contro S.C.R.L. della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per la quale l’espressione religione o convinzioni personali contenuta nell’art. 1 della Direttiva 2000/78/CE costituisce un solo ed unico motivo di discriminazione, comprendente tanto le convinzioni religiose quanto le convinzioni filosofiche e spirituali.