L’autrice riassume la sentenza della Corte dei Conti 5.1.2022 n. 270/2022 che ha condannato per responsabilità contabile gli amministratori di un Comune in provincia di Brescia per aver adottato una delibera discriminatoria nei confronti dei cittadini stranieri e per averla poi difesa in due gradi di giudizio, risultando sempre soccombente.
Fattori di discriminazione / Grounds of discrimination
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Il contributo analizza l’ordinanza del 15 aprile 2022 pronunciata dal Tribunale di Ferrara sezione Lavoro, con la quale viene accolto il ricorso ex art. 28 d. lgs. 150/2011 con cui venivano fatte valere simultaneamente due distinte azioni relativamente all’obiezione di coscienza al porto ed uso dell’arma da parte di agenti di polizia. Esaminati i principali passaggi motivazionali della pronuncia, l’autrice si interroga infine sulle ricadute che potrebbe avere sulla nozione di discriminazione per opinioni personali, così come affermatasi nella giurisprudenza del giudice nazionale, la sentenza del 13 ottobre 2022 C-344/20 L. F. contro S.C.R.L. della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per la quale l’espressione religione o convinzioni personali contenuta nell’art. 1 della Direttiva 2000/78/CE costituisce un solo ed unico motivo di discriminazione, comprendente tanto le convinzioni religiose quanto le convinzioni filosofiche e spirituali.
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Commento alla sentenza della Corte di giustizia del 12.1.2023, C-356/21, J.K. c. TP s.a.
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Licenziamento discriminatorio: quale il rito processuale applicabile?
by Laura Curcioby Laura CurcioL’articolo contiene alcune brevi osservazioni che traggono spunto dal provvedimento emesso dal Tribunale di Lecco, decreto del 2.5.2022, con cui è stato disposto il mutamento di rito in merito al ricorso presentato da un lavoratore ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale lamentava la nullità del licenziamento adottato nei suoi confronti perché discriminatorio in ragione della sua disabilità.
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In questo contributo l’A. analizza la decisione del Tribunale di Lecco, che ha ritenuto discriminatorio il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto. Secondo il giudice, le assenze del lavoratore dovute a disabilità non devono essere computate nel periodo di comporto anche quando questo è stabilito in misura prolungata per i lavoratori affetti da patologie gravi. L’A. dà altresì conto di alcune recenti decisioni dei giudici di merito che si sono espressi sostanzialmente nello stesso senso sulle medesime questioni.
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Il contributo analizza i principali snodi motivazionali della sentenza del 17 novembre 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Con questa pronuncia è stata accertata l’incompatibilità del limite anagrafico, previsto dall’art. 3, co. 1, del d.lgs. 334/2000, ai fini della partecipazione al concorso pubblico indetto per l’assunzione di commissari della Polizia di Stato, con le disposizioni della dir. 2000/78.
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L’articolo contiene la sintesi della sentenza CGUE del 17.11.22 in materia di discriminazione per età: il caso riguarda il limite di età di 30 anni previsto dalla legge italiana per la partecipazione al concorso da commissario della Polizia di Stato, e la decisione della Corte viene confrontata con tre precedenti sentenze che hanno trattato casi analoghi.
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Per la Corte di giustizia il lavoratore autonomo non può essere escluso da un rapporto di collaborazione in atto a causa del suo orientamento sessuale, né tale orientamento può essere la ragione per il mancato rinnovo del contratto di lavoro.
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Il T. Roma, con il decreto in commento, afferma la natura discriminatoria del piano di assunzione dell’azienda ITA Airways che ha escluso le donne in gravidanza dalla selezione per la scelta di assistenti di volo, preferendo candidate con minore anzianità ed esperienza nel ruolo. Il giudice qualifica la discriminazione fondata sulla gravidanza come una discriminazione diretta fondata sul motivo del genere e oggettiva e utilizza il dato statistico come prova del comportamento discriminatorio.
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La presente rubrica si propone di fornire informazioni periodiche circa l’evoluzione della giurisprudenza CEDU in materia di diritto antidiscriminatorio. Come noto le disposizioni interessate sono l’art. 14 della Convenzione, che prevede il divieto di discriminazione nel godimento dei diritti garantiti dalla stessa Convenzione, ed il protocollo 12 art. 1 (generale divieto di discriminazione). Quest’ultimo ha spettro applicativo più ampio (facendo riferimento al godimento di qualsiasi diritto previsto dalla legge), ma è stato ratificato da un numero ristretto di Stati, di cui non fa parte l’Italia.