Ordinanza del 9.12.2023 Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro
Occupazione e condizioni di lavoro / Employment and working conditions
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di Francesco Rizzi Leggi il decreto 1. Premessa. La decisione in commento è di estremo interesse per…
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Segnaliamo il convegno “Accomodamenti ragionevoli e discriminazioni” organizzato con il patrocinio della nostra associazione presso l’Università degli Studi di Ferrara. L’evento avrà luogo il 27 novembre dalle 9.30 alle 18, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, in Sala Consiliare (9.30-13) e Aula Magna (14.30-18). Sarà possibile seguire l’evento in streaming online.
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di Stefania Scarponi Leggi il provvedimento La sentenza riguarda la disciplina del licenziamento della lavoratrice in gravidanza…
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In Groff, una unanime Corte Suprema ha stabilito che il datore di lavoro deve accomodare ragionevolmente le richieste su base religiosa avanzate dal lavoratore, a meno che questo non implichi un onere eccessivo, alla luce dell’organizzazione d’impresa. Il giudice deve applicare il suddetto standard, tenendo in considerazione tutti i pertinenti elementi fattuali, tra i quali la natura, la grandezza dell’impresa e i costi. Con tale decisione, la Corte Suprema ha di fatto accantonato, pur formalmente non dichiarandolo superato, il precedente Hardison secondo cui un datore di lavoro, laddove sia chiamato a soddisfare una pretesa a base religiosa del lavoratore, è tenuto a sopportare solo un costo minimo.
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Nullità di contratto a termine con lavoratrice in gravidanza (nota a Cass. 13.06.2023, n.16785)
by Laura Curcioby Laura Curciodi Laura Curcio Leggi l’ordinanza Ha destato non poche perplessità, se non delle reazioni negative, l’ordinanza della…
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L’Autrice esamina il ruolo svolto dalle norme internazionali del lavoro adottate dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dalle pronunce degli organi di supervisione dell’OIL nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di discriminazione. Il contributo si conclude con una riflessione sui vantaggi, e le relative ragioni, dell’integrazione di tali fonti nel processo decisionale della Corte di Strasburgo e nell’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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Il saggio commenta la sentenza della Corte di giustizia C-344/20, L.F., nella quale la Corte ha affermato che religione e convinzioni personali costituiscono un solo e unico motivo di discriminazione e che questo non comprende le convinzioni politiche o sindacali, le convinzioni o le preferenze artistiche, sportive, estetiche o di altro tipo. L’A. analizza la questione se tale decisione possa mettere in dubbio l’orientamento dei giudici nazionali che applica le disposizioni attuative della direttiva 2000/78/Ue anche alle discriminazioni per motivi sindacali, concludendo che l’interpretazione dei giudici nazionali è maggiormente coerente con il complessivo quadro normativo europeo e internazionale e che, in ogni caso, le disposizioni nazionali possono essere considerate misure più favorevoli ammesse dall’art. 8 della direttiva stessa.
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La Direttiva 2023/970/UE introduce per la prima volta in un testo vincolante dell’UE l’approccio intersezionale, sottolineandone l’importanza “per comprendere e affrontare il divario retributivo di genere” (considerando 25). Questa innovazione è da inquadrare nella recente sensibilità dell’Unione europea (ad es. la Strategia per la parità di genere 2020-2025), per lungo tempo limitata al soft law.