L’autore rileva che la suddivisione dei poveri in una infinità di sottocategorie – già avviata dalla legge istitutiva dell’Assegno di inclusione (DL 48/2023) e portata all’eccesso dal D.M. del Ministero del Lavoro del 13.12.2023 – contrasta con la necessaria universalità delle prestazioni di contrasto alla povertà e, per i cittadini di paesi non-UE, crea contraddizioni insanabili con i requisiti del permesso di lungo periodo e della pregressa residenza quinquennale.
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di Francesco Rizzi Leggi il decreto 1. Premessa. La decisione in commento è di estremo interesse per…
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Segnaliamo il convegno “Società civile, cittadinanza civica e diritto dell’antidiscriminazione: Dinamiche di sussidiarietà ed integrazione degli stranieri”, organizzato dall’Università di Trento per le giornate del 17 e 18 novembre 2023.
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In Groff, una unanime Corte Suprema ha stabilito che il datore di lavoro deve accomodare ragionevolmente le richieste su base religiosa avanzate dal lavoratore, a meno che questo non implichi un onere eccessivo, alla luce dell’organizzazione d’impresa. Il giudice deve applicare il suddetto standard, tenendo in considerazione tutti i pertinenti elementi fattuali, tra i quali la natura, la grandezza dell’impresa e i costi. Con tale decisione, la Corte Suprema ha di fatto accantonato, pur formalmente non dichiarandolo superato, il precedente Hardison secondo cui un datore di lavoro, laddove sia chiamato a soddisfare una pretesa a base religiosa del lavoratore, è tenuto a sopportare solo un costo minimo.
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Nullità di contratto a termine con lavoratrice in gravidanza (nota a Cass. 13.06.2023, n.16785)
by Laura Curcioby Laura Curciodi Laura Curcio Leggi l’ordinanza Ha destato non poche perplessità, se non delle reazioni negative, l’ordinanza della…
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L’Autrice esamina il ruolo svolto dalle norme internazionali del lavoro adottate dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dalle pronunce degli organi di supervisione dell’OIL nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di discriminazione. Il contributo si conclude con una riflessione sui vantaggi, e le relative ragioni, dell’integrazione di tali fonti nel processo decisionale della Corte di Strasburgo e nell’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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Il saggio commenta la sentenza della Corte di giustizia C-344/20, L.F., nella quale la Corte ha affermato che religione e convinzioni personali costituiscono un solo e unico motivo di discriminazione e che questo non comprende le convinzioni politiche o sindacali, le convinzioni o le preferenze artistiche, sportive, estetiche o di altro tipo. L’A. analizza la questione se tale decisione possa mettere in dubbio l’orientamento dei giudici nazionali che applica le disposizioni attuative della direttiva 2000/78/Ue anche alle discriminazioni per motivi sindacali, concludendo che l’interpretazione dei giudici nazionali è maggiormente coerente con il complessivo quadro normativo europeo e internazionale e che, in ogni caso, le disposizioni nazionali possono essere considerate misure più favorevoli ammesse dall’art. 8 della direttiva stessa.
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Appello in difesa dello stato di diritto
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Nota di redazione a Cassazione 14836/2023 inerente a molestia discriminatoria per origine etnica a mezzo social media