Con la sentenza 2.9.2021 la Corte di Giustizia ha posto (quasi) fine al lungo contenzioso italiano relativo all’accesso dei cittadini di paesi extra UE privi del permesso di lungo periodo all’assegno di natalità e all’assegno di maternità di base. Il giudizio è poi ripreso avanti la Corte Costituzionale che, a seguito dell’udienza 11.1.2022, ha deciso nel senso della incostituzionalità della limitazione contenuta nelle disposizioni nazionali.
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This study aims at describing the legal framework that relates discrimination to the world of artificial intelligence, with particular reference to the use of algorithms. The author analyzes the operation of these automatic machines within the decision-making processes of private and public actors, emphasizing the potential discriminatory effects resulting from such use.
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Sintesi della decisione della Corte di Cassazione inerente alla rilevanza penale di un atto amministrativo di contenuto discriminatorio
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Alcune precisazioni della UK Supreme Court in materia di onere della prova nelle cause per discriminazione
by Anna Terziby Anna TerziNella sentenza Royal Mail Group Ltd (Respondent) v Efobi (Appellant) 23 luglio 2021 la Supreme Court UK ha deciso all’unanimità la questione del significato della modificazione nel testo della normativa di attuazione delle direttive europee in materia di discriminazione, l’Equality Act 2010, in relazione alla ripartizione degli oneri di prova nelle cause di lavoro e ha precisato e ribadito alcuni principi in materia.
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Con la sentenza in commento, il Bag sottopone alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali: anzitutto, si chiede se sia compatibile con il principio di non discriminazione riconosciuto dalla direttiva sul part-time una disposizione normativa nazionale che consenta di subordinare in modo uniforme una remunerazione aggiuntiva per i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno al superamento dello stesso numero di ore di lavoro, consentendo in tal modo di prendere come base la retribuzione complessiva e non l’elemento della retribuzione relativo alla retribuzione aggiuntiva. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), il Tribunale federale chiede alla Corte se sia compatibile con il diritto dell’Ue il trattamento meno favorevole introdotto da una simile disposizione di legge nazionale, se lo scopo della retribuzione aggiuntiva è quello di compensare un determinato carico di lavoro.
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L’A. analizza la decisione della Corte di Appello di Milano resa in un giudizio avente a oggetto il riconoscimento alla cd. madre intenzionale in coppia di genitrici dello stesso sesso dei permessi per assistere il figlio minore. Posta l’insindacabilità della questione di status genitoriale da parte del datore di lavoro, la Corte chiarisce che è discriminatorio, in ragione dell’orientamento sessuale, il diniego del congedo parentale e del congedo per la malattia del figlio richiesto dalla madre intenzionale che ha un legame genitoriale accertato da atti dello stato civile. La natura programmatica della dichiarazione del datore di lavoro contraria al riconoscimento del congedo per la malattia del figlio, in particolare, non ne esclude la discriminatorietà per via degli effetti dissuasivi che ne derivano. La lesione del diritto alla parità di trattamento è un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento in quanto lesivo di diritti fondamentali del genitore riconosciuti della Costituzione (artt. 2 e 3).
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Il contributo delinea sinteticamente le principali fattispecie di discriminazioni complesse – le discriminazioni multiple, composite e intersezionali -, come comunemente intese dalla dottrina europea, e la loro potenziale rilevanza nel diritto antidiscriminatorio.
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L’articolo commenta le tre sentenze nn. 23319, 23320 e 23321 del 2021 della Corte di cassazione, le quali confermano il quadro emergente dalla giurisprudenza in relazione al riconoscimento giuridico dell’omogenitorialità. Attraverso il confronto con le più recenti decisioni della Corte costituzionale e delle corti di merito, l’A. mette in luce i limiti della posizione assunta dalla Corte di cassazione, avuto riguardo all’esigenza di tutela dell’interesse del minore al riconoscimento di uno status giuridico pienamente corrispondente alla sua identità personale, affettiva e familiare.
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Le ragioni di prevedere all’interno di IEN una sezione che si occupi specificamente di violenza di genere risiedono nell’intrinseca natura discriminatoria del fenomeno, efficacemente messa in luce dal Considerando (17) della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
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La sentenza n. 25400 del 20 settembre 2021 della Suprema Corte, intervenendo sul tema prescrizione in ambito previdenziale, offre l’occasione per riflettere se l’oggetto dell’azione antidiscriminatoria sia unicamente il bene della vita originariamente negato oppure se un diritto diverso e più ampio, ossia quello a non essere discriminati. Contrariamente a quanto affermato dalla pronuncia in commento, l’Autore propende per la tesi dell’autonomia di tale diritto, circostanza che porta a ritenere non applicabili allo stesso termini prescrizionali di natura speciale come quelli propri del diritto previdenziale.