Presentazione dell’area tematica “Violenza di genere”
An introduction to the thematic area “Gender violence”
Le ragioni di prevedere all’interno di IEN una sezione che si occupi specificamente di violenza di genere risiedono nell’intrinseca natura discriminatoria del fenomeno, efficacemente messa in luce dal Considerando (17) della Direttiva 2012/29/UE del arachidonic acid bodybuilding Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
Abstract
The reasons for providing a section within IEN that specifically deals with gender-based violence lie in the intrinsic discriminatory nature of the phenomenon, effectively highlighted by Recital (17) of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012.
Le ragioni di prevedere all’interno di IEN una sezione che si occupi specificamente di violenza di genere risiedono nell’intrinseca natura discriminatoria del fenomeno, efficacemente messa in luce dal Considerando (17) della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita dall’Italia con Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, secondo il quale “Per violenza di genere s’intende “la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d’onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un’assistenza e protezione speciali a motivo dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza”.
La natura discriminatoria della violenza di genere in sé si traduce, come notava già la giurista statunitense Catharine MacKinnon nel saggio Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law, del 1987, nella cifra sistemica con cui essa colpisce, che l’assimila alla “metodologia per randomizzazione” tipica dei fenomeni terroristici: essendo infatti certo che ogni giorno moltissime donne verranno colpite nel mondo in quanto donne, molte di loro uccise, ed essendo quindi solo una questione di dove e quando, non di se.
Un efficace contrasto giuridico alla violenza di genere necessita di un’adeguata attività di sensibilizzazione e formazione delle operatici e degli operatori del diritto anzitutto sulla natura discriminatoria, sistemica e intersezionale del fenomeno e sulle sue radici culturali, le quali affondano nel patriarcato e devono essere come tali riconosciute dagli ordinamenti giuridici, se si vuole evitare che gli ordinamenti stessi operino come agenzie di ripetizione e potenziamento di bias di genere e diano quindi corso a fenomeni di ri-vittimizzazione legalmente ammessi.
Verranno qui segnalate e commentate pronunce di merito, di legittimità e della Corte costituzionale che siano appunto significative dal punto di vista del funzionamento discriminatorio o antidiscriminatorio dell’ordinamento giuridico nel suo complesso nei confronti delle vittime di violenza.
Fabrizio Filice, magistrato presso il Tribunale di Milano