An introduction to the concepts of multiple, composite and intersectional discrimination
Il contributo delinea sinteticamente le principali fattispecie di discriminazioni complesse – le discriminazioni multiple, composite e intersezionali -, come comunemente intese dalla dottrina europea, e la loro potenziale rilevanza nel diritto antidiscriminatorio.
The contribution briefly outlines the main cases of complex discrimination – multiple, composite and intersectional discrimination – as commonly understood by European doctrine, and their potential relevance in anti-discrimination law.
Le nozioni di discriminazione multipla e intersezionale sono assai discusse in dottrina da molti anni e riferimenti all’intersezionalità sono rinvenibili anche in alcuni interventi di terzi depositati presso la Corte EDU: nella nota Opinione dissenziente congiunta dei giudici Pinto de Albuquerque e Vehabović nel caso Garib c. Olanda e nelle conclusioni dell’Avvocata generale Kokott nel caso Parris c. Trinity College Dublin e altri. In altri casi, fattispecie di discriminazioni multiple e intersezionali sono riconosciute, rispettivamente, dalla Corte EDU e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea implicitamente, ossia senza ricorrere a tali termini. A fronte della difformità di accezioni usate nei testi di legge europei (hard e soft law) e nazionali, è utile riportare la tripartizione elaborata da Timo Makkonen nel 2002 sotto il “termine ombrello” discriminazioni multiple.
- le discriminazioni multiple in senso stretto (multiple discrimination), che si verificano quando una persona è discriminata sulla base di più fattori e le discriminazioni avvengono una alla volta, in situazioni diverse. Questa fattispecie non presenta difficoltà di tutela in sede giudiziale perché i fattori discriminatori riguardano condotte separate e risolvibili tramite un approccio monocategoriale. Esempio: una donna disabile può essere discriminata sulla base del suo genere nell’accesso a un lavoro e sulla base della sua disabilità a causa di barriere architettoniche nell’accesso a un edificio.
- le discriminazioni composite (compound), che hanno luogo quando due o più fattori di discriminazione si aggiungono l’uno all’altro nella stessa situazione ma possono essere ancora distinti (non interagendo tra loro), appesantendo però il fardello che la singola persona deve portare. Esempio: una donna con disabilità è soggetta a molestie sia perché è donna sia a causa della propria disabilità. In tal caso, ogni discriminazione si “aggiunge” all’altra ma può essere distinta e provata indipendentemente.
- le discriminazioni intersezionali, che si verificano quando vi è un’interazione tra discriminazioni basate su due o più fattori, in modo da non essere più scindibili. Ne risulta una specifica forma di discriminazione, qualitativamente diversa (Crenshaw K. 1991, p. 1245; Fredman S. 2016, pp. 27-28). In questo caso l’effetto cumulativo non è dato dalla mera addizione o moltiplicazione, ma dalla specificità della situazione che ne risulta, la quale è diversa da quella di coloro che sono discriminati a causa di un solo fattore. Le discriminazioni intersezionali si colgono, nella loro essenza, nelle situazioni in cui non vi sarebbe alcuna discriminazione se i fattori fossero presi in considerazione separatamente e lasciano privi di tutela i soggetti la cui situazione discriminatoria è causata dall’intersezione tra tali caratteristiche. Esempio: una donna è sottoposta a pratiche di sterilizzazione forzata, a cui non sono soggetti né uomini con rom, né donne non rom.
Qualora venisse adottatala proposta di Direttiva orizzontale – il cui scopo primario è di ampliare l’ambito oggettivo di protezione contro le discriminazioni per i fattori previsti dalla Direttiva 2000/78/CE (orientamento sessuale, età, disabilità, religione e convinzioni personali) dal solo settore lavorativo a quelli dell’accesso e della fornitura di beni e servizi, dell’istruzione e della protezione sociale –, essa chiarirebbe proprio questo punto, pur senza usare l’espressione discriminazione intersezionale. Infatti nella versione attuale della proposta si legge che:
- ciascuna fattispecie di discriminazione (diretta, indiretta, molestia morale, discriminazione per associazione e istruzione di discriminare) può aver luogo sulla base di un fattore previsto dalla Direttiva o di fattori multipli (art. 2(2))
- la discriminazione su fattori multipli “si verifica […] anche quando non vi sarebbe discriminazione se i fattori fossero presi in considerazione separatamente” (art. 2(3-a))
L’importanza di tale definizione si coglie in modo chiaro nella decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) nel noto caso Parris c. Trinity College Dublin and Others, che con un ragionamento simile a quello operato dalla Corte statunitense nel caso DeGraffenreid c. General Motors nel 1976 non riconosce la discriminazione intersezionale. Proprio per tale ragione Dagmar Schiek (2018, p. 90) definisce il caso Parris come il “DeGraffenreid moment” europeo.
Barbara Giovanna Bello, prof.ssa a contratto Università di Milano
Letizia Mancini, prof.ssa associata Università di Milano
Rifermenti bibliografici
Bello B. G. (2020), Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società, Milano, Franco Angeli.
Crenshaw, Kimberlé W., 1989. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in The University of Chicago Legal Forum, 140, pp.139 ss.
Crenshaw K. W. (1991), Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color, in Stanford Law Review, 43, pp. 1241.
Fredman S. (2016), Intersectional Discrimination in EU Gender Equality and Non-Discrimination Law. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
La Barbera, C., & M. Cruells López (2019), Toward the Implementation of Intersectionality in the European Multilevel Legal Praxis: B. S. v. Spain, in Law & Society Review, 53, pp. 1167 ss.
Makkonen, T. (2002), Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing the Experiences of the Most Marginalized to the Fore, Turku, Finland: Abo Akademi University.
Mancini L. & B. G. Bello, (2016), Intersectionality, Law and Society, numero monografico di Sociologia del Diritto, 2.Schiek D. (2018), On Uses, Mis-Uses and Non-Uses of Intersectionality Before the Court of Justice (EU), in International Journal of Discrimination and the Law, 18, pp. 82 ss.