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Fattori di discriminazione / Grounds of discrimination

  • Nota a Corte costituzionale n. 98/2021

    by Fabrizio Filice
    by Fabrizio Filice

    Questo lavoro prende in esame la sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2021. Riaffermando il principio di legalità, la Corte si chiede se, nell’ordinamento italiano, il reato di abuso domestico possa essere commesso da chi non convive stabilmente con la vittima. In questo breve commento, si cercherà di criticare questa prospettiva e di illustrare in quali casi tali forme di abuso possano verificarsi anche quando la persona che commette abusi non viva in modo permanente con la vittima.

  • Con la sentenza in commento, il Bag sottopone alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali: anzitutto, si chiede se sia compatibile con il principio di non discriminazione riconosciuto dalla direttiva sul part-time una disposizione normativa  nazionale che consenta di subordinare in modo uniforme una remunerazione aggiuntiva per i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno al superamento dello stesso numero di ore di lavoro, consentendo in tal modo di prendere come base la retribuzione complessiva e non l’elemento della retribuzione relativo alla retribuzione aggiuntiva. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), il Tribunale federale chiede alla Corte se sia compatibile con il  diritto dell’Ue il trattamento meno favorevole introdotto da una simile disposizione di legge nazionale, se lo scopo della retribuzione aggiuntiva è quello di compensare un determinato carico di lavoro.

  • L’A. analizza la decisione della Corte di Appello di Milano resa in un giudizio avente a oggetto il riconoscimento alla cd. madre intenzionale in coppia di genitrici dello stesso sesso dei permessi per assistere il figlio minore. Posta l’insindacabilità della questione di status genitoriale da parte del datore di lavoro, la Corte chiarisce che è discriminatorio, in ragione dell’orientamento sessuale, il diniego del congedo parentale e del congedo per la malattia del figlio richiesto dalla madre intenzionale che ha un legame genitoriale accertato da atti dello stato civile. La natura programmatica della dichiarazione del datore di lavoro contraria al riconoscimento del congedo per la malattia del figlio, in particolare, non ne esclude la discriminatorietà per via degli effetti dissuasivi che ne derivano. La lesione del diritto alla parità di trattamento è un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento in quanto lesivo di diritti fondamentali del genitore riconosciuti della Costituzione (artt. 2 e 3).

  • Con l’art. 3, comma 4-bis del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia), l’ordinamento ha dato un segnale positivo nella direzione del completamento del percorso avviato dalla l. 170/2010 per la tutela delle pari opportunità delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), quali, ai sensi dell’art. 1 della stessa legge, dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. L’articolo si concentra sulle modifiche adottate al fine di consentire la partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con DSA.

  • La nuova centralità del diritto penale antidiscriminatorio impone una riflessione più approfondita sui delitti contro l’uguaglianza, di recente introdotti, a seguito della c.d. “riserva di codice”, nell’ambito del codice penale. A questo tema, e in particolare ai crimini d’odio, è dedicata la prima area tematica della presente Sezione penalistica.

  • L’articolo commenta le tre sentenze nn. 23319, 23320 e 23321 del 2021 della Corte di cassazione, le quali confermano il quadro emergente dalla giurisprudenza in relazione al riconoscimento giuridico dell’omogenitorialità. Attraverso il confronto con le più recenti decisioni della Corte costituzionale e delle corti di merito, l’A. mette in luce i limiti della posizione assunta dalla Corte di cassazione, avuto riguardo all’esigenza di tutela dell’interesse del minore al riconoscimento di uno status giuridico pienamente corrispondente alla sua identità personale, affettiva e familiare.

  • Nell’accertamento della discriminazione indiretta di genere che si lamenta essere stata attuata a discapito di lavoratrici part-time nella selezione per una progressione economica, il giudice , ove disponga di dati statistici, deve in primo luogo prendere in considerazione il totale dei lavoratori assoggettati alla disposizione del bando , quindi comparare tra loro le rispettive percentuali di lavoratori e di lavoratrici part time “colpiti” dalla asserita disparita di trattamento all’interno della manodopera di ciascuna categoria, maschile e femminile.