SLD (Specific Learning Disorders) and work: brief review of recent regulatory interventions
The contribution focuses on the recent measures designed by the Italian legislator for people with specific learning disorders (including dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dysorthography), with particular reference to the d.m. 9.12.2021. The decree, adopted by the Ministry for Public Administration, in agreement with the Ministry of Labor and Social Policies and the Ministry for Disabilities according to l. 6 agosto 2021, n. 113, provides for all the candidates with SDL in public selections the possibility of replacing written tests with an oral interview, or using compensatory tools for reading, writing and calculation difficulties, as well as to take advantage of additional time for written tests. All these recent provisions, together with other supporting tools introduced by further decrees – also cited in the article – regarding the exams for obtaining driving licenses, begin to fill a relevant gap in the Italian legal system, as the only specific legislation on the subject, n. 170/2010, was intended for students in school and university courses, in absence of redress mechanisms with regards to labour law.
Con l’art. 3, comma 4-bis del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modifiche dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, l’ordinamento ha dato un segnale positivo nella direzione del completamento del percorso avviato dalla l. 170/2010 per la tutela delle pari opportunità delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), quali, ai sensi dell’art. 1 della stessa legge, dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.
La norma del 2010 si era occupata – riconoscendo i disturbi specifici dell’apprendimento come situazioni che, anche a prescindere dalla presenza di capacità cognitive adeguate, o dall’assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana – di predisporre specifiche misure volte al supporto degli studenti con DSA nei percorsi formativi, sia scolastici che universitari, e dunque alla realizzazione del diritto allo studio di questi ultimi, in condizioni di parità con gli altri studenti. Per esempio, prevedendo la possibilità di accedere a misure di flessibilità didattica, a “strumenti compensativi” come le facilitazioni di lettura rese possibili dal formato epub3 e a “misure dispensative”, o la possibilità di definire, di concerto fra l’istituto formativo e la famiglia dello studente interessato un piano didattico personalizzato, ed ancora, di fruire di adeguate forme di verifica e valutazione, anche con riguardo agli esami di Stato e di ammissione all’università o agli esami universitari.
Un’iniziativa certamente importante, ma destinata ad avere un’efficacia limitata, se non seguita da corrispondenti misure destinate al portatore di DSA “adulto”, al suo inserimento ed alla sua realizzazione anche nel mondo del lavoro.
E nonostante all’art. 2, lett. h) della l. 170/2010 fosse stata contemplata, fra le finalità della norma, quella di “assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale”, quello della dimensione lavorativa delle persone con DSA è rimasto un tema inesplorato a livello normativo, salvo per alcuni frammentari interventi dei legislatori regionali (alcuni dei quali, per vero, anche antecedenti la legge del 2010) intesi a introdurre strumenti specifici per lo svolgimento delle prove di concorso pubblico (v., esemplificativamente, per la Basilicata, la l.r. 12 novembre 2007, n. 20, art. 7; per la Calabria, la l. r. 11 aprile 2012, n. 10, art. 8; per l’Emilia-Romagna, la delibera di Giunta Regionale n. 108/2010; per la Liguria la l.r. 15 febbraio 2010 n. 3, art. 8; per la Lombardia, la l.r. 2 febbraio 2010, n. 4, art. 6; per le Marche, la l.r. 19 novembre 2012, n. 32, art. 5; per il Molise, la l.r. 8 Gennaio 2010, n. 1, art. 5; per la Sardegna, la l.r. 14 Maggio 2018, n. 15, art. 8; per la Sicilia il d.l. n. 96, art. 7 del 15/01/2018, approvato il 26/06/2018; per la Valle d’Aosta, la l.r. 12 maggio 2009, n. 8, art. 8; per il Veneto, la l.r. n. 16 del 4 marzo 2010, art. 5).
Ora il d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, proprio sul tema dei concorsi pubblici, ha finalmente previsto, all’art. 3, comma 4-bis, che nelle prove scritte, a tutti i soggetti con DSA debba essere assicurata la possibilità di sostituire tali esami con un colloquio orale, o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento dello scritto; è stato previsto, poi, che tali regole, vengano esplicitate, a pena di nullità, nei relativi bandi.
In ragione, poi, del rinvio contenuto nella stessa norma, per la definizione delle relative modalità attuative, a successivi interventi del Ministro per la pubblica amministrazione, da assumere di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell’Autorità politica delegata per le disabilità, è stato emanato il d.m. 9 novembre 2021 recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”.
In estrema sintesi, il decreto ministeriale ribadendo la regola della sostituibilità della prova scritta, o dell’utilizzo di strumenti compensativi, e della fruibilità di tempi prolungati per lo svolgimento della stessa prova, nonché la sanzione della nullità del bando per la mancata adozione di tali misure, ha stabilito le modalità di richiesta da parte dell’interessato e le modalità di documentazione della domanda (art. 2, comma 2); ha indicato i requisiti per la sostituibilità delle prove scritte con il colloquio orale e enunciato il principio di equivalenza del colloquio orale, adottato in sostituzione della prova scritta, rispetto a quest’ultima (art. 3); ha individuato gli strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo (art. 4: programmi di video scrittura con correttore ortografico o dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; calcolatrice, nei casi di discalculia, ma anche “ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice”); fissato limiti ai tempi aggiuntivi concessi agli interessati (art. 5: non oltre il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova).
Non si può non sottolineare come l’attuazione delle nuove disposizioni rischi di essere fortemente compromessa dalla clausola di invarianza di risorse strumentali e finanziarie posta in chiusura del decreto (art. 6), essendo di immediata intuizione che le disposizioni in esame riguardino misure non prive di ricadute sia sul piano organizzativo, che su quello economico.
La norma, pur se perfettibile, costituisce il segno di una maggiore sensibilità dell’ordinamento sulle tematiche in discorso, confermata peraltro da altri interventi, pressoché coevi ad essa, che si sono occupati di definire analoghe modalità di svolgimento delle prove per il conseguimento della patente di guida (v., per la patente di tipo b, il d.m. 1 giugno 2021, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nonché, per il rilascio delle patenti nautiche, le specifiche disposizioni contenute nel più generale d.m. dello stesso Ministero, 10 agosto 2021 recante “Adozione dei programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di svolgimento delle prove”), e che si evidenziano di non minore importanza nell’ottica della partecipazione effettiva sia al mondo del lavoro che, più in generale, alla vita sociale, della platea di soggetti interessati.
Una platea peraltro significativa anche numericamente, atteso che, secondo i dati raccolti da AID (Associazione Italiana Dislessia, www.aiditalia.org), le persone portatrici di DSA rappresenterebbero attualmente circa il 4% della popolazione italiana, mentre sarebbero ogni anno almeno 12.000 le persone con DSA che richiedono accesso al mercato del lavoro[1].
Lisa Amoriello, avvocata del foro di Pistoia
[1] https://dsaelavoro.aiditalia.org/it/i-dsa-in-eta-adulta/adulti-con-dsa-e-lavoro