Prendendo le mosse dalla condizione del lavoro femminile, l’Autrice analizza la riforma interrogandosi se le novità introdotte siano in grado di contrastare le cause reali della discriminazione e della segregazione. Da questo punto di vista, mentre si sottolinea con apprezzamento la connessione tra discriminazione ed equilibrio tra lavoro e vita privata, meno convincente appare l’insieme degli strumenti allestito per rilevare le discriminazioni sul lavoro in quanto scarsamente effettivo.
Genere / Gender
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Questo lavoro prende in esame la sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2021. Riaffermando il principio di legalità, la Corte si chiede se, nell’ordinamento italiano, il reato di abuso domestico possa essere commesso da chi non convive stabilmente con la vittima. In questo breve commento, si cercherà di criticare questa prospettiva e di illustrare in quali casi tali forme di abuso possano verificarsi anche quando la persona che commette abusi non viva in modo permanente con la vittima.
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Cos’è la discriminazione indiretta e come identificare il termine di comparazione
by Laura Curcioby Laura CurcioNell’accertamento della discriminazione indiretta di genere che si lamenta essere stata attuata a discapito di lavoratrici part-time nella selezione per una progressione economica, il giudice , ove disponga di dati statistici, deve in primo luogo prendere in considerazione il totale dei lavoratori assoggettati alla disposizione del bando , quindi comparare tra loro le rispettive percentuali di lavoratori e di lavoratrici part time “colpiti” dalla asserita disparita di trattamento all’interno della manodopera di ciascuna categoria, maschile e femminile.
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Le ragioni di prevedere all’interno di IEN una sezione che si occupi specificamente di violenza di genere risiedono nell’intrinseca natura discriminatoria del fenomeno, efficacemente messa in luce dal Considerando (17) della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
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La sentenza n. 25400 del 20 settembre 2021 della Suprema Corte, intervenendo sul tema prescrizione in ambito previdenziale, offre l’occasione per riflettere se l’oggetto dell’azione antidiscriminatoria sia unicamente il bene della vita originariamente negato oppure se un diritto diverso e più ampio, ossia quello a non essere discriminati. Contrariamente a quanto affermato dalla pronuncia in commento, l’Autore propende per la tesi dell’autonomia di tale diritto, circostanza che porta a ritenere non applicabili allo stesso termini prescrizionali di natura speciale come quelli propri del diritto previdenziale.