Nell’accertamento della discriminazione indiretta di genere che si lamenta essere stata attuata a discapito di lavoratrici part-time nella selezione per una progressione economica, il giudice , ove disponga di dati statistici, deve in primo luogo prendere in considerazione il totale dei lavoratori assoggettati alla disposizione del bando , quindi comparare tra loro le rispettive percentuali di lavoratori e di lavoratrici part time “colpiti” dalla asserita disparita di trattamento all’interno della manodopera di ciascuna categoria, maschile e femminile.
Genere / Gender
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Le ragioni di prevedere all’interno di IEN una sezione che si occupi specificamente di violenza di genere risiedono nell’intrinseca natura discriminatoria del fenomeno, efficacemente messa in luce dal Considerando (17) della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
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La sentenza n. 25400 del 20 settembre 2021 della Suprema Corte, intervenendo sul tema prescrizione in ambito previdenziale, offre l’occasione per riflettere se l’oggetto dell’azione antidiscriminatoria sia unicamente il bene della vita originariamente negato oppure se un diritto diverso e più ampio, ossia quello a non essere discriminati. Contrariamente a quanto affermato dalla pronuncia in commento, l’Autore propende per la tesi dell’autonomia di tale diritto, circostanza che porta a ritenere non applicabili allo stesso termini prescrizionali di natura speciale come quelli propri del diritto previdenziale.