La sentenza della CGUE 19.12.2024 conferma l’ampiezza e la “rigidità” del vincolo di parità di trattamento previsto dalla direttiva 2011/98 in favore dei titolari di permesso unico lavoro, come peraltro già riconosciuto nella vicenda dell’assegno al nucleo familiare con la sentenza 25.11.2020 C-302/19, ove già era stata affermata l’inammissibilità di deroghe diverse e ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla direttiva.
Ma, al di là degli effetti di ordine generale, la sentenza è anche destinata a produrre effetti immediati e specifici nel diritto interno.
Secondo l’art. 1, comma 2, d.lgs. 230/21 il nucleo familiare che viene considerato ai fini dell’erogazione dell’Assegno unico universale è quello definito ai fini ISEE; e l’art. 3 del d.lgs. 150/2013, circoscrive la “famiglia ISEE” alla sola “famiglia anagrafica”: ne segue che il minore presente sul territorio, ma che ha fatto ingresso irregolare e che dunque non può essere iscritto all’anagrafe, non da diritto – esattamente come avvenuto in Francia, nel caso esaminato dalla Corte – all’unica prestazione di famiglia oggi prevista dal nostro ordinamento.
Si imporrà dunque la modifica della previsione nazionale (e della conseguente prassi dell’INPS) al fine di renderla conforme alla sentenza 19.12.2024.
Diversa è ovviamente la questione della considerazione dei figli residenti all’estero che era stata risolta in senso positivo per gli assegni al nucleo familiare con la citata pronuncia 25.11.2020 della CGUE, i cui effetti però non possono tuttavia essere trasposti nella normativa attuale, ove i figli residenti all’estero sono esclusi anche per gli italiani.
Su questa diversa questione la sentenza 19.12.2024 non sembra poter avere effetto, posto che riguarda figli comunque presenti sul territorio, anche se a seguito di ingresso irregolare.
Rimane però aperta, per i soli cittadini dell’Unione e per i soli familiari residenti in altro Stato membro, l’applicabilità dell’art. 67 del Regolamento 883/2024 a norma del quale “una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel primo Stato membro”.
Sul punto è stata aperta dalla Commissione una procedura di infrazione (INFR (2022)4113) che ha già comportato il deferimento dell’Italia alla CGUE.
Nota a cura della redazione