La decisione della Corte d’Appello di Torino nasce da una vicenda a dir poco curiosa, cioè la…
Welfare
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Con sentenza 29.7.2024 nelle cause riunite C-112/22 e 223/22, la Corte di giustizia ha dichiarato che il requisito di 10 anni di residenza in Italia per accedere al reddito di cittadinanza (RDC) previsto dal D.L. 4/2019 è in contrasto con l’obbligo di parità di trattamento di cui all’art. 11, par. 1, lettera d) della direttiva n. 2003/109. Secondo la Corte, tale discriminazione (da considerarsi indiretta perché il requisito era previsto anche per i cittadini italiani) non è giustificata dalla finalità di riservare la prestazione solo ai lungo soggiornanti che siano residenti da più lungo periodo e pertanto, secondo l’argomentazione proposta dall’Italia in difesa del requisito del soggiorno, maggiormente integrati.
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Inspiegabile “errore”, passato attraverso due governi, nella istituzione del “bonus patenti autotrasporto”, introdotto per cercare di rispondere…
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Il riconoscimento di un diritto a prestazioni sociali a favore del richiedente asilo, diverse e ulteriori rispetto alle…
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Judgement 15/2024 of the Constitutional Court: Editorial Note Leggi la sentenza 1. La sentenza 12.02.2024 n. 15…
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L’autore rileva che la suddivisione dei poveri in una infinità di sottocategorie – già avviata dalla legge istitutiva dell’Assegno di inclusione (DL 48/2023) e portata all’eccesso dal D.M. del Ministero del Lavoro del 13.12.2023 – contrasta con la necessaria universalità delle prestazioni di contrasto alla povertà e, per i cittadini di paesi non-UE, crea contraddizioni insanabili con i requisiti del permesso di lungo periodo e della pregressa residenza quinquennale.
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L’autore esamina le nuove problematiche relative al riconoscimento ed erogazione degli ANF per i familiari residenti all’estero di cittadini extra- UE, sorte in seguito all’emanazione della circolare INPS 95 del 2.8.2022, con particolare attenzione alle difficoltà di ordine pratico nel reperire la documentazione richiesta dalla circolare, alla disparità di trattamento in punto di richiesta documentale e ai più recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di prova dei requisiti per l’erogazione della prestazione.
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L’autore esamina le disposizioni contenute nei primi 12 articoli del cd “decreto lavoro” n. 48/2023 relative all’assegno di inclusione e del “supporto per la formazione e il lavoro”, rilevando i punti di contrasto con il criterio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e, per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni dei cittadini extra UE, anche con il diritto dell’Unione.
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L’autore ricostruisce brevemente i precedenti che hanno condotto ad una nuova affermazione della illegittimità di requisiti di lungo residenza nell’accesso agli alloggi pubblici, sottolienando in particolare i passaggi della Corte sul rapporto tra controllo di ragionevolezza e controllo di uguaglianza.
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L’Autore esamina l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Cassazione con riferimento alla esclusione dei cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro dalla prestazione “assegno sociale”; la disamina considera sia il rapporto con la precedente sentenza n.50/2019, che aveva escluso un contrasto tra detta esclusione e il diritto dell’Unione, sia il tema della “doppia pregiudizialità” che la Cassazione risolve privilegiando “in prima battuta” la questione di costituzionalità rispetto al rinvio pregiudiziale.