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Illegittimità costituzionale art.9 comma 3 l. 108 1968 e art. 2 comma 6 d.lgs. n.82 del 2005 (CAD)

–   impossibilità di utilizzo della firma elettronica qualificata o della firma digitale per l’esercizio delle attività e funzioni di consultazioni elettorali – preclusione del diritto politico di sottoscrivere una lista elettorale di candidati – discriminazione per disabilità – violazione artt. 2, 3, 48 e 49 Cost – sussiste.

Gli artt. 9, comma 3, della legge n. 108 del 1968 e 2, comma 6, CAD, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi- perché in contrasto con gli art. 2, 3, 48, 49 Cost. e discriminatori nei confronti delle persone con disabilità – nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, come riconosciute dall’art.29 l.n.104/1992, la possibilità̀ di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata o digitale , cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

 

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