Con la sentenza in commento, il Bag sottopone alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali: anzitutto, si chiede se sia compatibile con il principio di non discriminazione riconosciuto dalla direttiva sul part-time una disposizione normativa nazionale che consenta di subordinare in modo uniforme una remunerazione aggiuntiva per i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno al superamento dello stesso numero di ore di lavoro, consentendo in tal modo di prendere come base la retribuzione complessiva e non l’elemento della retribuzione relativo alla retribuzione aggiuntiva. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), il Tribunale federale chiede alla Corte se sia compatibile con il diritto dell’Ue il trattamento meno favorevole introdotto da una simile disposizione di legge nazionale, se lo scopo della retribuzione aggiuntiva è quello di compensare un determinato carico di lavoro.
Occupazione e condizioni di lavoro / Employment and working conditions
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L’A. analizza la decisione della Corte di Appello di Milano resa in un giudizio avente a oggetto il riconoscimento alla cd. madre intenzionale in coppia di genitrici dello stesso sesso dei permessi per assistere il figlio minore. Posta l’insindacabilità della questione di status genitoriale da parte del datore di lavoro, la Corte chiarisce che è discriminatorio, in ragione dell’orientamento sessuale, il diniego del congedo parentale e del congedo per la malattia del figlio richiesto dalla madre intenzionale che ha un legame genitoriale accertato da atti dello stato civile. La natura programmatica della dichiarazione del datore di lavoro contraria al riconoscimento del congedo per la malattia del figlio, in particolare, non ne esclude la discriminatorietà per via degli effetti dissuasivi che ne derivano. La lesione del diritto alla parità di trattamento è un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento in quanto lesivo di diritti fondamentali del genitore riconosciuti della Costituzione (artt. 2 e 3).
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Con l’art. 3, comma 4-bis del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia), l’ordinamento ha dato un segnale positivo nella direzione del completamento del percorso avviato dalla l. 170/2010 per la tutela delle pari opportunità delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), quali, ai sensi dell’art. 1 della stessa legge, dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. L’articolo si concentra sulle modifiche adottate al fine di consentire la partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con DSA.
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Cos’è la discriminazione indiretta e come identificare il termine di comparazione
by Laura Curcioby Laura CurcioNell’accertamento della discriminazione indiretta di genere che si lamenta essere stata attuata a discapito di lavoratrici part-time nella selezione per una progressione economica, il giudice , ove disponga di dati statistici, deve in primo luogo prendere in considerazione il totale dei lavoratori assoggettati alla disposizione del bando , quindi comparare tra loro le rispettive percentuali di lavoratori e di lavoratrici part time “colpiti” dalla asserita disparita di trattamento all’interno della manodopera di ciascuna categoria, maschile e femminile.
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L’articolo contiene una breve ricostruzione della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. L’analisi di alcuni dei casi più importanti finora affrontati, prima e dopo l’approvazione della direttiva 78/2000/CE evidenzia la tutela “a geometria variabile” del fattore di discriminazione considerato.
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Partendo dall’analisi della decisione del Tribunale di Bologna che ha applicato il divieto di discriminazione per motivi sindacali nel caso dei riders della piattaforma Deliveroo, il contributo si concentra sulla rilevanza dell’azione collettiva nei casi di discriminazione senza vittime identificate. L’ A. critica l’idea che tale tipo di discriminazione (grazie alla sua elaborazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia) possa essere qualificata come “meramente ipotetica”, sostenendo che l’assenza di vittime identificate non preclude la violazione del divieto di discriminazione come previsto dal diritto Ue. Il contributo sottolinea l’importanza del ruolo delle associazioni della società civile nel promuovere azioni per discriminazioni collettive al fine di dare effettività alla tutela antidiscriminatoria.
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Il contributo, richiamati sinteticamente gli argomenti posti dalla Corte di legittimità a fondamento della decisione, ne individua l’aspetto di più rilevante novità nel riconoscimento del diritto del lavoratore disabile ad ottenere l’adozione di “adattamenti ragionevoli” dei luoghi e dell’organizzazione di lavoro, idonei a consentirgli lo svolgimento della prestazione in condizioni di sicurezza e di parità, un diritto cui corrisponde un obbligo del datore di lavoro diverso e ulteriore rispetto a quello di repechage. L’autrice esamina quindi l’assunto della Corte secondo cui l’obbligo datoriale di adottare tali soluzioni ragionevoli troverebbe un limite, non solo nei costi sproporzionati degli adattamenti, ma anche nel generale principio di buona fede, di cui sarebbe espressione il riferimento della norma alla categoria della ragionevolezza. Il contributo sottolinea la difficile armonizzazione dell’affermazione con le fonti sovranazionali e il rischio che essa ponga al diritto dei lavoratori disabili un limite ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge; propone quindi una diversa interpretazione, che individui i confini dell’obbligo datoriale esclusivamente nella sproporzione dei costi degli adattamenti oltre che nei diritti dei terzi.