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Corte Edu, 25.01.2022, Negovanović et al. c. Serbia (Ricorsi n. 29907/16 et al.)
| | | |Art 1 P12 - Divieto di discriminazione - Diniego ai giocatori di scacchi non vedenti di benefici economici garantiti a giocatori vedenti come riconoscimento sportivo per la vittoria di competizioni internazionali simili: discriminatorio - Margine di apprezzamento considerevolmente ridotto nel caso di introduzione di disparità di trattamento per persone con disabilità - “Prestigio” di un gioco o di un sport non dipendente unicamente dal fatto che sia praticato da persone con o senza disabilità.
Il diniego a dei giocatori di scacchi non vedenti dei benefici derivanti da successi sportivi (medaglie nelle Olimpiadi degli Scacchi per non vedenti) riconosciuti in analoghe competizioni a giocatori vedenti (Olimpiadi degli Scacchi) viola il divieto generale di discriminazione previsto dall’art. 1 del Protocollo 12 alla Convenzione. Sebbene uno Stato sia libero di introdurre riconoscimenti e benefici economici, quando li prevede non può farlo in modo discriminatorio. In particolare, nei casi in cui la diversità di trattamento riguardi la disabilità il margine di apprezzamento dello Stato è considerevolmente ridotto.Art 1 P12 - Prohibition of discrimination - Discriminatory denial to blind chess players of financial awards granted to sighted players as national sporting recognition for winning similar international accolades - Margin of appreciation considerably reduced when establishing different legal treatment for people with disabilities - “Prestige” of a game or a sport not to be dependent merely on whether practised by persons with or without a disability.
Denial to blind chess players of benefits connected to sport awards (medals at the Blind Chess Olympiads) which are granted to sighted players for analogous competitions (Chess Olympiads) constitutes an infringement of the general prohibition of discrimination provided under Article 1 of Protocol 12 to the Convention. Although the Convention does not oblige a State to introduce awards and financial benefits, when the State establishes them it cannot do it on a discriminatory basis. Especially in cases where the different treatment concerns disability, the State’s margin of appreciation is considerably reduced.
Analisi di Emanuela Vitello nella rubrica Anti-discrimination Watch