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by Magli

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Trib. Milano, sez.lav., 24.9.2018, est. Colosimo

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Licenziamento individuale – licenziamento indirettamente discriminatorio – licenziamento nullo – disabilità – malattia connessa con la disabilità – obbligo di adottare soluzioni ragionevoli – comporto.
 
La norma contrattuale che limita a 180 giorni di assenza l’avvenuto superamento del periodo di comporto e quindi rende legittima la risoluzione del rapporto di lavoro, non può trovare applicazione nei confronti del lavoratore con disabilità in quanto sarebbe causa di una discriminazione indiretta. Una interpretazione della norma contrattuale rispettosa di principi affermati dalla direttiva 2000/78/Ce, dal decreto legislativo 216/2003 e dalle sentenze della Corte di Giustizia deve fare escludere dal computo del termine per il comporto i periodi di assenza che trovino origine diretta nella patologia causa dell’handicap.

 

Discrimination on grounds of disability – Dismissal for exceeding sick leave – Employee with disability – Failure to discount disability related absences from sick leave calculation – Indirect discrimination – Existence - duty to adopt reasanable accommodations

The provision of a collective agreement limiting the sick leave period to a maximum of 180 days of absence, allowing the termination of the employment relationship once the period has been exceeded, cannot be applied to workers with disabilities as it would cause indirect discrimination. Such provision must be interpreted in accordance with the Directive 2000/78/EC principles, as implemented by the Italian Legislative decree no. 216/2003, and the EUCJ rulings, by which disability related absences should be removed from the sick leave calculation.

Su licenziamento per superamento del periodo di comporto e divieto di discriminazione per disabilità leggi il commento di Roberta Bono




Testo del provvedimento