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by Magli

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Trib. Bologna 13.09.2023, est. Pucci, XX (avv. Candeloro) c. XY (avv. Russo) e XZ (avv. La Torre), Piscitelli (Consigliera di Parità, intervenuta)

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Discriminazione in ragione della maternità – Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova – Onere della lavoratrice di provare la conoscenza, da parte del datore di lavoro, dello stato di gravidanza

Il divieto di licenziamento in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza non opera, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 151/2001, in caso di esito negativo del periodo di prova. Incombe sulla lavoratrice l’onere di fornire elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione di discriminazione e, in particolare, l’avvenuta conoscenza, da parte del datore di lavoro, alla data del licenziamento, dello stato di gravidanza.

Discrimination on grounds of maternity – Dismissal for failing the probationary period – Burden falling on the worker to prove that the employer is aware of the state of pregnancy

The ban on dismissal during pregnancy does not operate, in accordance with article 54 of the Legislative Decree 151/2001, when the employee does not pass the probationary period. It rests on the worker the burden of providing appropriate factual evidence, in precise and consistent terms, of the presumption of discrimination and, particularly, of the awareness on the part of the employer of the state of pregnancy at the time of dismissal.

Leggi la nota di Stefania Scarponi

Testo del provvedimento