Home » Archivio
by Magli

Torna alla ricerca



Corte giust. 13.10.2022, C-344/20, L.F. v S.C.R.L.

  |   |   |   |
 

Discriminazioni basate sulla religione o le convinzioni personali – Regola interna di un’impresa privata che vieta sul luogo di lavoro qualsiasi manifestazione delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche – Non costituisce discriminazione diretta – Religione e convinzioni personale costituiscono un solo e unico motivo di discriminazione distinto dalle opinioni politiche, sindacali o di altro genere – Disposizioni nazionali che distinguono la religione dalle convinzioni personali – contrasto con la direttiva 2000/78/CE

L’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che l’espressione «religione o (...) convinzioni personali» ivi contenuta costituisce un solo e unico motivo di discriminazione che comprende tanto le convinzioni religiose quanto le convinzioni filosofiche o spirituali. La tutela contro la discriminazione per religione e convinzioni personali garantita nella direttiva 2000/78 comprende solo i motivi tassativamente menzionati all’articolo 1 di tale direttiva, cosicché quest’ultima non comprende né le convinzioni politiche o sindacali né le convinzioni o le preferenze artistiche, sportive, estetiche o di altro tipo. La protezione di tali convinzioni personali da parte degli Stati membri non è pertanto disciplinata dalle disposizioni di detta direttiva.

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una disposizione di un regolamento di lavoro di un’impresa che vieta ai dipendenti di manifestare verbalmente, con l’abbigliamento o in qualsiasi altro modo, le loro convinzioni religiose o filosofiche, di qualsiasi tipo, non costituisce, nei confronti dei dipendenti che intendono esercitare la loro libertà di religione e di coscienza indossando visibilmente un segno o un indumento con connotazione religiosa, una discriminazione diretta «basata sulla religione o sulle convinzioni personali», ai sensi di tale direttiva, a condizione che tale disposizione sia applicata in maniera generale e indiscriminata.

L’articolo 1 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che disposizioni nazionali che garantiscono la trasposizione di tale direttiva nel diritto nazionale, le quali sono interpretate nel senso che le convinzioni religiose e le convinzioni filosofiche costituiscono due motivi di discriminazione distinti, possano essere considerate, «per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste [in tale direttiva]», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultima.

Prohibition of discrimination on the ground of religion or belief – Internal rule of a private undertaking prohibiting any manifestation, in the workplace, of religious, philosophical or political belief – does not constitute direct discrimination –  Religion and belief constitute a single ground of discrimination - directive 2000/78/EC does not cover political or trade union or any other opinion

Article 1 of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that the words ‘religion or belief’ contained therein constitute a single ground of discrimination, covering both religious belief and philosophical or spiritual belief. Directive 2000/78 covers only the grounds which are exhaustively listed in Article 1 thereof, so that that directive does not cover political or trade union belief; nor does it cover artistic, sporting, aesthetic or other beliefs or preferences. The protection of those beliefs by the Member States is not, therefore, governed by the provisions of that directive.

Article 2(2)(a) of Directive 2000/78 must be interpreted as meaning that a provision of an undertaking’s terms of employment which prohibits workers from manifesting, through words, through clothing, or in any other way, their religious or philosophical beliefs, whatever those beliefs may be, does not constitute, with regard to workers who intend to exercise their freedom of religion and conscience through the visible wearing of a sign or an item of clothing with religious connotations, direct discrimination ‘on the [ground] of religion or belief’ for the purposes of that directive, provided that that provision is applied in a general and undifferentiated way.

Article 1 of Directive 2000/78 must be interpreted as precluding provisions of national legislation, which are intended to ensure the transposition of that directive into national law and which are construed as meaning that religious belief and philosophical belief constitute two separate grounds of discrimination, from being taken into account as ‘provisions which are more favourable to the protection of the principle of equal treatment than those laid down in [that directive]’ for the purposes of Article 8(1) thereof.

Leggi il commento di Olivia Bonardi

 

Testo del provvedimento