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Corte giust. , 2.9.2021, C-350/20, OD et al c. INPS
| | |Accesso dei cittadini di paesi terzi al welfare – assegno di natalità e assegno di maternità di base – esclusione dei titolari di permesso unico lavoro – contrasto con l’art. 12 direttiva 2011/98 – sussiste
L’ assegno di natalità di cui all’articolo 1, comma 125, l. 23.12.2014, n. 190 e l’assegno di maternità di base ex art. 74 del d.lgs. 26.3. 2001, n. 151 rientrano nella nozione di “prestazioni familiari” di cui all’art. 3 Regolamento 883/04/CE e conseguentemente nell’ambito di applicazione dell’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE che sancisce la parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni familiari di tutti i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso per lavoro o di un permesso a titolo diverso che consente di lavorare come definiti da detta direttiva. Conseguentemente detto art. 12 osta a una normativa nazionale che esclude da tali prestazioni i cittadini di paesi terzi titolari di detti permessi.
Access of third-country nationals to welfare - childbirth allowance and basic maternity allowance - exclusion of holders of a single work permit - conflict with Article 12 of Directive 2011/98 – existence
The childbirth allowance provided for by art. 1, par. 125, l. 23.12.2014, no. 190 and the basic maternity allowance provided for by art. 74 of the legislative decree no. 151 of 26.3.2001 fall within the notion of "family benefits" provided for by art. 3 of the Regulation 883/04/EC and consequently within the scope of art. Article 12(1)(e) of Directive 2011/98/EU, which provides for equal treatment in access to family benefits for all third-country nationals holding a work permit or a permit for another reason allowing them to work as defined by that directive. Consequently, Article 12 precludes national legislation which excludes from such benefits third-country nationals who hold such permits.
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