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C. Giust. 22.1.2026 C- 633/24, sesta sezione, F.F. c. INPS
| | |Art. 45 TFUE – libera circolazione – artt. 58, 4 e 6 del Regolamento n. 883/2004 – pagamento di un\'integrazione destinata a garantire la percezione dell\'importo minimo dell\'assegno di invalidità – requisiti più gravosi per il lavoratore che ha esercitato la libertà di circolazione – discriminazione indiretta – sussiste – contrasto con il Regolamento – sussiste – rimedi – applicazione al gruppo sfavorito del trattamento previsto per il gruppo favorito.
Poiché l’obiettivo perseguito dall’art. 45 TFUE sarebbe vanificato qualora i lavoratori migranti - a seguito dell’esercizio del diritto alla libera circolazione - dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro, l\'articolo 58 del Regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del Regolamento stesso, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale il versamento dell’integrazione destinata a garantire la percezione dell\'importo minimo dell’assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in Italia, mentre, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente nello Stato che eroga la prestazione, detto periodo è limitato a cinque anni. Al fine di porre rimedio a tale discriminazione tra i due gruppi di lavoratori, i membri del gruppo sfavorito devono essere assoggettati allo stesso regime degli altri interessati poiché il regime applicabile ai membri del gruppo favorito resta, in mancanza della corretta applicazione del diritto dell’Unione, il solo sistema di riferimento valido.
Poiché l’obiettivo perseguito dall’art. 45 TFUE sarebbe vanificato qualora i lavoratori migranti - a seguito dell’esercizio del diritto alla libera circolazione - dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro, l\'articolo 58 del Regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del Regolamento stesso, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale il versamento dell’integrazione destinata a garantire la percezione dell\'importo minimo dell’assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in Italia, mentre, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente nello Stato che eroga la prestazione, detto periodo è limitato a cinque anni. Al fine di porre rimedio a tale discriminazione tra i due gruppi di lavoratori, i membri del gruppo sfavorito devono essere assoggettati allo stesso regime degli altri interessati poiché il regime applicabile ai membri del gruppo favorito resta, in mancanza della corretta applicazione del diritto dell’Unione, il solo sistema di riferimento valido.
Article 45 TFEU – free movement – Articles 58, 4 and 6 of Regulation No 883/2004 – payment of a supplement intended to guarantee receipt of the minimum amount of the invalidity allowance – more onerous requirements for the worker who has exercised freedom of movement – indirect discrimination – present – conflict with the Regulation – present – remedies – application to the disadvantaged group of the treatment provided for the advantaged group.
Since the objective pursued by Article 45 TFEU would be undermined if migrant workers — as a result of exercising their right to free movement — were to be deprived of the social security advantages guaranteed to them by the legislation of a Member State, Article 58 of Regulation No 883/2004, read in conjunction with Articles 4 and 6 of that Regulation, must be interpreted as meaning that it precludes legislation of a Member State under which payment of the supplement intended to guarantee receipt of the minimum amount of the invalidity allowance is made subject, for insured persons who have completed contribution periods in other Member States, to a ten-year contribution period in Italy, whereas, for those who have completed contribution periods exclusively in the State granting the benefit, that period is limited to five years.In order to remedy that discrimination between the two groups of workers, the members of the disadvantaged group must be subject to the same regime as the other persons concerned, since the regime applicable to the members of the advantaged group remains, in the absence of proper application of EU law, the only valid reference system.