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CGUE, Conclusioni dell’avv. generale Nicholas Emiliou 30.10.2025, causa C-747/22
| | | |Reddito di cittadinanza - titolari di protezione internazionale – artt. 26 e 29 direttiva 2011/95/UE – parità di trattamento nell’accesso al mercato del lavoro e nelle prestazioni di assistenza sociale - requisito di 10 anni di residenza di cui gli ultimi due continuativi – art. 2, d.l. 4/2019, conv. in L. 26/2019 - contrasto con la direttiva – sussistenza.
Gli artt. 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa dello Stato membro, quale l’art. 2 del d.l. n. 4/2019 conv. in L. 26/19, che subordina al requisito di 10 anni di residenza nel territorio nazionale (di cui gli ultimi due continuativi) l’accesso dei titolari di protezione internazionale sia ad attività volte ad agevolare l’accesso all’occupazione, sia ad una prestazione economica destinata a soddisfare bisogni elementari del nucleo familiare, quale è il reddito di cittadinanza; tale conclusione non confligge con l’orientamento in materia della Corte costituzionale italiana sia perché la nozione di assistenza sociale, per i titolari di protezione internazionale, è nozione autonoma del diritto dell’Unione e non è rimessa agli ordinamenti nazionali, sia perché il carattere condizionale della prestazione non esclude la sua funzione di contrasto alla povertà, sia, in ogni caso, perché la richiesta di un pregresso radicamento territoriale a chi si trova sul territorio nazionale per ragioni di protezione è irragionevole e contraria agli obiettivi e allo spirito della direttiva.
Leggi l\'articolo di Alberto Guariso, Nuove contraddizioni nella disciplina delle prestazioni di contrasto alla povertà: il d.l. n. 146/2025 conv. in l.n.179/25.