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by Magli

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Corte App. Firenze, sez. lavoro, 26.2.2025, pres. Papait, est. Rugiu, Consigliera di parità Regione Toscana (avv.te Amoriello, Romoli) c. Y (avv. Iervolino)

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Discriminazione di genere - imposizione di un orario uniforme per tutti i dipendenti – prolungamento della pausa pranzo - effetto svantaggioso per le lavoratrici con esigenze di cura familiare – assenza di prova circa la finalità legittima e l’uso di un mezzo proporzionato e necessario – discriminazione indiretta – sussistenza – conseguenze – ordine di modifica dell’orario  e risarcimento in favore della Consigliera di parità.
 
Costituisce discriminazione indiretta di carattere collettivo l’imposizione, da parte del datore di lavoro,  di un regime orario unico per tutti i dipendenti (nella specie prolungando la pausa pranzo e ritardando conseguentemente l’orario di uscita) adottato senza tener conto delle esigenze di cura familiare delle lavoratrici, per rispondere alle quali  il tempo della pausa pranzo non può essere considerato - in base al senso comune e all’esperienza di vita – equivalente al tempo libero al termine della giornata lavorativa; in assenza di prova, da parte del datore di lavoro, della finalità legittima perseguita con l’adozione di detto orario uniforme e del suo carattere necessario e appropriato rispetto alla finalità, il Giudice può ordinare la adozione di un orario idoneo a rispondere a dette esigenze di cura, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della Consigliera di parità che ha promosso l’azione.
 
Gender discrimination – imposition of a uniform working schedule for all employees – extension of the lunch break – disadvantageous effect on female workers with caregiving responsibilities – lack of evidence of a legitimate aim and of the use of appropriate and necessary means – indirect discrimination – existence – consequences – order to amend the schedule and compensation in favour of the Gender Equality Counsellor.

The employer’s imposition of a single working schedule for all employees (in the case at hand, by extending the lunch break and consequently delaying the end of the working day), adopted without taking into account the caregiving needs of female workers, constitutes indirect collective discrimination. For such workers, the time available during the lunch break cannot—according to common sense and life experience—be considered equivalent to the free time at the end of the working day for the purposes of fulfilling family-care responsibilities. In the absence of evidence from the employer demonstrating the legitimate aim pursued through the adoption of this uniform schedule and its necessity and appropriateness in relation to that aim, the court may order the introduction of a working schedule capable of accommodating those caregiving needs, and may order the employer to compensate the Gender Equality Counsellor who brought the action for non-pecuniary damage.

Leggi la nota di Daniela Cantisani “Discriminazione “organizzativa” e orario pregiudizievole per le lavoratrici con esigenze di cura familiare”

Testo del provvedimento