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by Magli

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Corte app. Milano, sez. lav., 17.3.2021, n. 453, Pres. Vignati, Est. Pattumelli, ATS Milano – Città Metropolitana (avv. Bottini, Falconieri) c. C.B. (avv. Mascheretti, Rizzi, Pontillo, Guarnieri)

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Congedo parentale e congedo per la malattia del figlio ex d.lgs. 151/2001 – Richiesta da parte della madre cd. intenzionale ovvero non biologica – Diniego del datore di lavoro – Discriminazione diretta per orientamento sessuale – Sussiste. 
Risarcimento del danno non patrimoniale – Genitorialità LGBT e rispetto del principio di eguaglianza – Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale – Sussiste.

Posta l’insindacabilità della questione di status genitoriale da parte del datore di lavoro, è discriminatorio per ragioni di orientamento sessuale il diniego di congedo parentale e di congedo per la malattia del figlio richiesto dalla madre intenzionale che ha un legame genitoriale accertato da atti dello stato civile. La natura programmatica della dichiarazione del datore di lavoro contraria al riconoscimento del congedo per la malattia del figlio, in particolare, non ne esclude la discriminatorietà per via degli effetti dissuasivi che ne derivano. La lesione del diritto alla parità di trattamento è un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento in quanto lesivo di diritti fondamentali del genitore riconosciuti della Costituzione (artt. 2 e 3).

Parental leave and leave in the event of child sickness - Legislative Decree no. 151/2001 – Intentional or non-biological mother leave – Employer denial – Direct discrimination on the ground of sexual orientation – Applicability - Compensation for non-pecuniary damage – LGBT parenting and equality principle – Sexual orientation discrimination – Applicability

Given the unquestionability of the parental status by the employer, it is discriminatory on the grounds of sexual orientation to deny parental care leaves for children, when they are requested by the “non-biological” mother, whose parental relationship is acknowledged by civil status documents. The communication received by the employer rejecting the recognition of a parental care leave in the event of a child’s sickness holds a programmatic nature; however, this does not prevent it from the discriminatory sanction, due to the deterrent effects that it implies for parents. The violation of the right to equal treatment is a non-pecuniary damage, eligible for compensation, as it is detrimental to the fundamental parental rights recognized by the Constitution (art. 2 and art. 3).


Leggi il commento di Laura Calafà
Testo del provvedimento