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by Magli

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Cass. sez. lav. 31.8.2025 n. 24245, pres. Doronzo, rel. Piccone, XX (avv.ti De Monte e De Tina) c. YY (avv.ti Guariso e Neri)

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Licenziamento discriminatorio per ragioni di gravidanza – presunzioni – incensurabilità in Cassazione – contestualità del licenziamento con la comunicazione di accesso a PMA con alta possibilità di successo - rilevanza – precedente conoscenza del datore di lavoro della sottoposizione a PMA con minori possibilità di successo – irrilevanza.  
In tema di discriminazione, la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto rientrano nell’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se non implausibile. Non è quindi censurabile la scelta del giudice di merito – chiamato a valutare il carattere discriminatorio di un licenziamento comminato a una lavoratrice che si stava sottoponendo a PMA – di considerare rilevante la contestualità tra il licenziamento e la comunicazione al datore di lavoro della scelta di accedere alla FIVET, anche se al datore di lavoro era già noto da tempo che la lavoratrice si stava sottoponendo ad altre procedure PMA aventi statisticamente minori possibilità di successo, non essendo implausibile che il datore di lavoro abbia ritenuto che il “rischio” di gravidanza, benché tollerato in un momento precedente, potesse non essere più tollerato in un momento successivo, a fronte di una procedura con più alta possibilità di successo.

Discriminatory dismissal on grounds of pregnancy – presumptions – unassailability before the Court of Cassation – relevance of the timing of dismissal coinciding with communication of access to ART(assisted reproduced treatement) with high likelihood of success – irrelevance of employer’s prior knowledge of earlier ART with lower likelihood of success.
In matters of discrimination, the selection of elements forming the basis of a presumption and the logical reasoning by which the existence of the unknown fact is inferred fall within the discretion of the trial judge, which is not subject to review by the Court of Cassation unless implausible. It is therefore not open to challenge the trial judge’s assessment – in evaluating the discriminatory nature of a dismissal served on a worker undergoing assisted reproductive treatment – of considering relevant the timing between the dismissal and the employee’s communication to the employer of the decision to undergo IVF, even though the employer had long been aware that the worker was undergoing other assisted reproduction procedures with statistically lower chances of success. It is not implausible that the employer considered the “risk” of pregnancy, albeit tolerated at an earlier stage, no longer tolerable at a later stage in the face of a procedure with a higher likelihood of success.
Testo del provvedimento