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TAR per il Piemonte 2.7.2025, pres. Bellucci, rel. Arduino, Se non ora quando? Torino, CGIL Nazionale, Cgil Torino, Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil, Fp Cgil Torino e X (avv.ti Angiolini, Nobile, C. Guarnieri, Mercaldo, F.R. Guarnieri) c. Aou
| |L.194/1978 art. 2 – convenzione tra azienda ospedaliera e associazione centro di aiuto alla vita e movimento per la vita – previsione di un servizio di supporto e ascolto delle donne gestanti – art. 56 co. 3 del d.lgs. n. 117/2017 – possesso dei requisiti di moralità professionale e adeguata attitudine da parte dell’associazione – assenza di valutazione in concreto – illegittimità della convenzione.
La convenzione stipulata tra un’azienda ospedaliera e un’associazione di promozione sociale avente come scopo lo svolgimento di attività di ascolto e supporto alla donna in gravidanza, può essere stipulata ex art. 56 co.3 del d.lgs. n.117/2017 solo laddove sia stata effettuata una valutazione in concreto in merito al possesso da parte dell’associazione stessa dei requisiti di moralità professionale e di adeguata attitudine, da valutarsi tenendo conto della specificità dell’attività che forma oggetto della convenzione e dello scopo pubblico perseguito mediante la convenzione stessa; in assenza di tale verifica – da effettuarsi tenendo conto del carattere preminente delle finalità perseguite dalla L. 194/1978 (artt.1 e 2) – la convenzione deve ritenersi di illegittima, a prescindere dagli scopi statutari dell’associazione di dichiarata opposizione alla legge stessa.
La convenzione stipulata tra un’azienda ospedaliera e un’associazione di promozione sociale avente come scopo lo svolgimento di attività di ascolto e supporto alla donna in gravidanza, può essere stipulata ex art. 56 co.3 del d.lgs. n.117/2017 solo laddove sia stata effettuata una valutazione in concreto in merito al possesso da parte dell’associazione stessa dei requisiti di moralità professionale e di adeguata attitudine, da valutarsi tenendo conto della specificità dell’attività che forma oggetto della convenzione e dello scopo pubblico perseguito mediante la convenzione stessa; in assenza di tale verifica – da effettuarsi tenendo conto del carattere preminente delle finalità perseguite dalla L. 194/1978 (artt.1 e 2) – la convenzione deve ritenersi di illegittima, a prescindere dagli scopi statutari dell’associazione di dichiarata opposizione alla legge stessa.
Law No. 194/1978, Art. 2 – agreement between a hospital authority and a pro-life association (Centro di aiuto alla vita and Movimento per la vita) – provision of a support and counseling service for pregnant women – Art. 56(3) of Legislative Decree No. 117/2017 – requirement of professional integrity and adequate suitability on the part of the association – absence of concrete assessment – unlawfulness of the agreement.
An agreement entered into between a hospital authority and a social promotion association whose purpose is to provide counseling and support to pregnant women may be concluded pursuant to Art. 56(3) of Legislative Decree No. 117/2017 only where a concrete assessment has been carried out as to whether the association itself meets the requirements of professional integrity and adequate suitability, such assessment to be made in light of the specific nature of the activity covered by the agreement and the public interest pursued through it. In the absence of such verification – which must take into account the overriding purposes set forth in Law No. 194/1978 (Arts. 1 and 2) – the agreement must be deemed unlawful, regardless of the association’s statutory aims of declared opposition to the law itself.