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by Magli

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Corte app. Brescia sez. lav., 22.7.2025, pres. Matano, est. Mossi, INPS (avv.ti Imparato e Mineo) c. X (avv.ti Guariso e Neri)

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Assegno unico universale – titolare permesso di soggiorno per attesa occupazione – direttiva 2011/98/UE e d.lgs. 230/21 – diritto alla parità di trattamento – diritto all’assegno – sussiste.
Il cittadino di Paesi terzi titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione ha diritto all’Assegno Unico Universale ex d.lgs. 230/21, sia ai sensi della direttiva 2011/98/UE – avendo questa effetto diretto nella parte in cui dispone l’obbligo di parità di trattamento nelle prestazioni familiari tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalla direttiva e i cittadini dello Stato membro –, sia ai sensi del d.lgs. 230/21 che riconosce il predetto diritto a tutti i titolari di “permesso unico lavoro”, posto che il permesso per attesa occupazione rientra in tale categoria.

Universal Child Allowance – residence permit for pending employment – Directive 2011/98/EU and Legislative Decree No. 230/2021 – right to equal treatment – entitlement to allowance – existence.
A third-country national holding a residence permit for pending employment (permesso di soggiorno per attesa occupazione) is entitled to the Universal Child Allowance under Legislative Decree No. 230/2021, both pursuant to Directive 2011/98/EU – which has direct effect insofar as it provides for the obligation of equal treatment in family benefits between the categories of third-country nationals identified by the Directive and citizens of the Member State – and pursuant to Legislative Decree No. 230/2021, which recognizes such entitlement for all holders of a “single work permit,” a category that includes the residence permit for pending employment.
Testo del provvedimento