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Corte app. Brescia sez. lav., 22.7.2025, pres. Matano, est. Mossi, INPS (avv.ti Imparato e Mineo) c. X (avv.ti Guariso e Neri)
| | |Assegno unico universale – titolare permesso di soggiorno per attesa occupazione – direttiva 2011/98/UE e d.lgs. 230/21 – diritto alla parità di trattamento – diritto all’assegno – sussiste.
Il cittadino di Paesi terzi titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione ha diritto all’Assegno Unico Universale ex d.lgs. 230/21, sia ai sensi della direttiva 2011/98/UE – avendo questa effetto diretto nella parte in cui dispone l’obbligo di parità di trattamento nelle prestazioni familiari tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalla direttiva e i cittadini dello Stato membro –, sia ai sensi del d.lgs. 230/21 che riconosce il predetto diritto a tutti i titolari di “permesso unico lavoro”, posto che il permesso per attesa occupazione rientra in tale categoria.
Il cittadino di Paesi terzi titolare di permesso di soggiorno per attesa occupazione ha diritto all’Assegno Unico Universale ex d.lgs. 230/21, sia ai sensi della direttiva 2011/98/UE – avendo questa effetto diretto nella parte in cui dispone l’obbligo di parità di trattamento nelle prestazioni familiari tra le categorie di cittadini di paesi terzi individuate dalla direttiva e i cittadini dello Stato membro –, sia ai sensi del d.lgs. 230/21 che riconosce il predetto diritto a tutti i titolari di “permesso unico lavoro”, posto che il permesso per attesa occupazione rientra in tale categoria.
Universal Child Allowance – residence permit for pending employment – Directive 2011/98/EU and Legislative Decree No. 230/2021 – right to equal treatment – entitlement to allowance – existence.
A third-country national holding a residence permit for pending employment (permesso di soggiorno per attesa occupazione) is entitled to the Universal Child Allowance under Legislative Decree No. 230/2021, both pursuant to Directive 2011/98/EU – which has direct effect insofar as it provides for the obligation of equal treatment in family benefits between the categories of third-country nationals identified by the Directive and citizens of the Member State – and pursuant to Legislative Decree No. 230/2021, which recognizes such entitlement for all holders of a “single work permit,” a category that includes the residence permit for pending employment.
A third-country national holding a residence permit for pending employment (permesso di soggiorno per attesa occupazione) is entitled to the Universal Child Allowance under Legislative Decree No. 230/2021, both pursuant to Directive 2011/98/EU – which has direct effect insofar as it provides for the obligation of equal treatment in family benefits between the categories of third-country nationals identified by the Directive and citizens of the Member State – and pursuant to Legislative Decree No. 230/2021, which recognizes such entitlement for all holders of a “single work permit,” a category that includes the residence permit for pending employment.