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Corte giust. , 24.11.2016, C-443/15, David L. Parris c. Trinity College Dublin et. al
| | | |L’articolo 2 della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale né per ètà una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età. Infatti, gli Stati membri sono liberi di prevedere o meno il matrimonio per persone del medesimo sesso o una forma alternativa di riconoscimento legale della loro relazione, nonché, eventualmente, di prevedere la data dalla quale decorreranno gli effetti di un tale matrimonio o di una tale forma alternativa. Effettivamente, una normativa di questo tipo accorda un trattamento meno favorevole agli affiliati che abbiano contratto un matrimonio o un’unione civile successivamente al loro sessantesimo compleanno rispetto a quelli che lo abbiano fatto prima di raggiungere l’età di 60 anni, e, di conseguenza, istituisce una differenza di trattamento direttamente fondata sul criterio dell’età. Nondimeno, tale regime fissa un’età per poter accedere alle pensioni di vecchiaia e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2000/78.
Article 2 of Directive 2000/78 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that a national rule which, in connection with an occupational benefit scheme, makes the right of surviving civil partners of members to receive a survivor’s benefit subject to the condition that the civil partnership was entered into before the member reached the age of 60, where national law did not allow the member to enter into a civil partnership before reaching that age, does not constitute discrimination on grounds of sexual orientation and on grounds of age. Member States are thus free to provide or not provide for marriage for persons of the same sex, or an alternative form of legal recognition of their relationship, and, if they do so provide, to lay down the date from which such a marriage or alternative form is to have effect. A national legislation making the survivor’s benefit available only to surviving spouses and civil partners of members who entered into the marriage or civil partnership before reaching the age of 60 treats members who marry or enter into a civil partnership after their 60th birthday less favourably than those who marry or enter into a civil partnership before reaching the age of 60, and consequently establishes a difference in treatment based directly on the criterion of age. However, that rule fixes an age for entitlement to an old age benefit and, consequently, is covered by Article 6(2) of Directive 2000/78.