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Corte Giust. 29.07.2024, C-112/22 e C-223/22.
| | | |Discriminazione in ragione della nazionalità - cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo - direttiva 2003/109/CE, art. 11, lett. D) - reddito cittadinanza- requisito della residenza decennale, di cui gli ultimi due anni continuativi - d.l. 4/19, art.2 - discriminazione indiretta - sussiste
L’articolo 11, par. 1, lettera d) della direttiva 2003/109/CE, letto alla luce dell’articolo 34 della CDFUE, deve essere interpretato nel senso che osta all’art. 2 del D.L. 4/19 che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura di assistenza sociale, quale il reddito di cittadinanza, al requisito , applicabile anche ai cittadini italiani, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, in modo continuativo; tale requisito infatti costituisce una discriminazione indiretta perché detto requisito è più difficilmente conseguibile dai cittadini di paesi terzi e viola quindi l’obbligo di parità di trattamento di cui a detto art.11, par.1, lett. d).
nota a sentenza di Alberto Guariso consultabile qui