Home » Archivio
by Magli

Torna alla ricerca



Corte App., Bologna, 11.04.2024, pres. Vezzosi, est. Angelini, X (avv. Candeloro) c. Y (avv. Russo) e W (avv. La Torre) e Ufficio Consigliere Regionale di Parità (avv. Piscitelli)

  |   |   |
 

Licenziamento in gravidanza – periodo di prova – conoscenza dello stato di gravidanza - obbligo di motivazione – mancata conoscenza della gravidanza – onere della prova del datore di lavoro – mancato assolvimento – nullità del licenziamento – danno non patrimoniale – liquidazione – fattispecie

Il datore di lavoro che intenda sottrarsi all’onere di motivazione del licenziamento in prova della lavoratrice in gravidanza deve fornire prova della mancata conoscenza di tale stato. In assenza di tale prova, il licenziamento deve ritenersi nullo, con conseguente riconoscimento anche del danno non patrimoniale da ritenersi implicito nella condizione di “problematicità” nella quale viene a trovarsi una lavoratrice licenziata in stato di gravidanza (nella specie la Corte ha liquidato euro 15.000 a titolo di danno non patrimoniale). 

Dismissal during pregnancy - Probation period - knowledge of the state of pregnancy - duty to state reasons - lack of knowledge of pregnancy - employer\'s burden of proof - failure to provide it - nullity of dismissal - non-pecuniary damage - liquidation - case in point

An employer who intends to avoid the burden of giving reasons for the probationary dismissal of a pregnant employee must provide proof of lack of knowledge of the state of pregnancy. In the absence of such proof, the dismissal must be considered null and void, with consequent recognition also of the non-pecuniary damage to be assumed to be implicit in the “problematic” condition in which a dismissed pregnant worker finds herself (in the case in point, the Court liquidated 15,000 euros as non-pecuniary damage).

Testo del provvedimento