Con l’ordinanza del 14.05.2021, il Tribunale di Brescia ha accertato la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Pontevico che, nell’aver comunicato l’inesistenza del diritto all’assegno di maternità di base, in mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo, ha dissuaso una cittadina straniera in possesso del permesso unico lavoro, dalla presentazione della domanda per l’erogazione dell’assegno di maternità di base. Il modulo fornito bodyweight challenge per la richiesta dell’assegno non contemplava infatti tra i requisiti per l’accesso alla prestazione, il possesso del permesso unico lavoro. Tale elemento ha sostanzialmente rappresentato la causa della mancata presentazione dell’istanza da parte della ricorrente. Inoltre, l’utilizzo di tale modulistica avrebbe esposto l’interessata alla sottoscrizione di una falsa dichiarazione, penalmente punibile.
Il Tribunale ha ribadito che in applicazione di quanto previsto dall’art. 12 della Direttiva 2011/98/Ue che garantisce la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, la ricorrente avrebbe potuto presentare la domanda e usufruire della prestazione. Avendo efficacia diretta nell’ordinamento interno, la direttiva deve essere obbligatoriamente applicata dalla pubblica amministrazione che è chiamata, allo stesso tempo, a disapplicare la norma nazionale.
Il Tribunale di Brescia ha pertanto condannato il Comune a corrispondere all’interessata – a titolo di danno – l’importo della prestazione non percepita a causa della errata comunicazione istituzionale.
Il Comune è stato obbligato ad adeguare le comunicazioni fornite ai propri residenti – in particolare i moduli relativi alla concessione della misura -, indicando chiaramente tra i requisiti necessari per il riconoscimento dell’assegno di maternità, il possesso di uno dei titoli di soggiorno indicati dall’art. 3 par. 1 lettere b) e c) della Direttiva Ue 98/2011.