Il contributo delinea sinteticamente le principali fattispecie di discriminazioni complesse – le discriminazioni multiple, composite e intersezionali -, come comunemente intese dalla dottrina europea, e la loro potenziale rilevanza nel diritto antidiscriminatorio.
Teoria della discriminazione / Theory of discrimination
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Cos’è la discriminazione indiretta e come identificare il termine di comparazione
by Laura Curcioby Laura CurcioNell’accertamento della discriminazione indiretta di genere che si lamenta essere stata attuata a discapito di lavoratrici part-time nella selezione per una progressione economica, il giudice , ove disponga di dati statistici, deve in primo luogo prendere in considerazione il totale dei lavoratori assoggettati alla disposizione del bando , quindi comparare tra loro le rispettive percentuali di lavoratori e di lavoratrici part time “colpiti” dalla asserita disparita di trattamento all’interno della manodopera di ciascuna categoria, maschile e femminile.
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Partendo dall’analisi della decisione del Tribunale di Bologna che ha applicato il divieto di discriminazione per motivi sindacali nel caso dei riders della piattaforma Deliveroo, il contributo si concentra sulla rilevanza dell’azione collettiva nei casi di discriminazione senza vittime identificate. L’ A. critica l’idea che tale tipo di discriminazione (grazie alla sua elaborazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia) possa essere qualificata come “meramente ipotetica”, sostenendo che l’assenza di vittime identificate non preclude la violazione del divieto di discriminazione come previsto dal diritto Ue. Il contributo sottolinea l’importanza del ruolo delle associazioni della società civile nel promuovere azioni per discriminazioni collettive al fine di dare effettività alla tutela antidiscriminatoria.
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Il contributo, richiamati sinteticamente gli argomenti posti dalla Corte di legittimità a fondamento della decisione, ne individua l’aspetto di più rilevante novità nel riconoscimento del diritto del lavoratore disabile ad ottenere l’adozione di “adattamenti ragionevoli” dei luoghi e dell’organizzazione di lavoro, idonei a consentirgli lo svolgimento della prestazione in condizioni di sicurezza e di parità, un diritto cui corrisponde un obbligo del datore di lavoro diverso e ulteriore rispetto a quello di repechage. L’autrice esamina quindi l’assunto della Corte secondo cui l’obbligo datoriale di adottare tali soluzioni ragionevoli troverebbe un limite, non solo nei costi sproporzionati degli adattamenti, ma anche nel generale principio di buona fede, di cui sarebbe espressione il riferimento della norma alla categoria della ragionevolezza. Il contributo sottolinea la difficile armonizzazione dell’affermazione con le fonti sovranazionali e il rischio che essa ponga al diritto dei lavoratori disabili un limite ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge; propone quindi una diversa interpretazione, che individui i confini dell’obbligo datoriale esclusivamente nella sproporzione dei costi degli adattamenti oltre che nei diritti dei terzi.
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Il caso Fulton, deciso all’unanimità dalla Corte Suprema, concerne il diritto di un’organizzazione non profit cattolica, che fornisce servizi nell’ambito dell’affidamento di soggetti minori alle sole coppie eterosessuali sposate, di essere esentata dagli obblighi derivanti dal principio di non discriminazione per l’orientamento sessuale che le imporrebbero di estendere anche alle coppie omosessuali sposate i suoi servizi. Benchè la Corte abbia riconosciuto le ragioni dell’organizzazione cattolica, l’opinione di maggioranza non ha affrontato la questione del conflitto costituzionale tra il principio di non discriminazione e la libertà religiosa sancita nel I emendamento. La diversità di approcci emersa nelle diverse opinioni rese suggerisce che questo profilo sia divisivo anche tra i giudici ritenuti conservatori.