1. Le conclusioni dell’avvocata generale Tamara Capeta nella causa C-417/23 presentano numerosi motivi di interesse. La vicenda…
Teoria della discriminazione / Theory of discrimination
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Con la decisione in commento, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Emilia-Romagna (sez. I)…
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Due le questioni decise con la sentenza n. 143 del 2025 dalla Corte costituzionale sull’incidente di costituzionalità…
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Con sentenza 29.7.2024 nelle cause riunite C-112/22 e 223/22, la Corte di giustizia ha dichiarato che il requisito di 10 anni di residenza in Italia per accedere al reddito di cittadinanza (RDC) previsto dal D.L. 4/2019 è in contrasto con l’obbligo di parità di trattamento di cui all’art. 11, par. 1, lettera d) della direttiva n. 2003/109. Secondo la Corte, tale discriminazione (da considerarsi indiretta perché il requisito era previsto anche per i cittadini italiani) non è giustificata dalla finalità di riservare la prestazione solo ai lungo soggiornanti che siano residenti da più lungo periodo e pertanto, secondo l’argomentazione proposta dall’Italia in difesa del requisito del soggiorno, maggiormente integrati.
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L’Autrice esamina il ruolo svolto dalle norme internazionali del lavoro adottate dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dalle pronunce degli organi di supervisione dell’OIL nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di discriminazione. Il contributo si conclude con una riflessione sui vantaggi, e le relative ragioni, dell’integrazione di tali fonti nel processo decisionale della Corte di Strasburgo e nell’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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Nota di redazione a Cassazione 14836/2023 inerente a molestia discriminatoria per origine etnica a mezzo social media
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La Direttiva 2023/970/UE introduce per la prima volta in un testo vincolante dell’UE l’approccio intersezionale, sottolineandone l’importanza “per comprendere e affrontare il divario retributivo di genere” (considerando 25). Questa innovazione è da inquadrare nella recente sensibilità dell’Unione europea (ad es. la Strategia per la parità di genere 2020-2025), per lungo tempo limitata al soft law.
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L’Autrice ricostruisce gli standard nazionali e sovranazionali inerenti al riconoscimento della bigenitorialità per le coppie di genitori dello stesso sesso, alla luce anche dei principi del best interest of the child e alla continuità degli status familiari.
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L’Autore esamina l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Cassazione con riferimento alla esclusione dei cittadini extra UE titolari di permesso unico lavoro dalla prestazione “assegno sociale”; la disamina considera sia il rapporto con la precedente sentenza n.50/2019, che aveva escluso un contrasto tra detta esclusione e il diritto dell’Unione, sia il tema della “doppia pregiudizialità” che la Cassazione risolve privilegiando “in prima battuta” la questione di costituzionalità rispetto al rinvio pregiudiziale.
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Il contributo richiama le principali questioni aperte quanto all’applicazione del principio paritario in materia di comporto dei lavoratori disabili e dà conto della soluzione offerta ad alcune di queste da Cass. 9095/2023.