Commento alla sentenza della Corte di giustizia del 12.1.2023, C-356/21, J.K. c. TP s.a.
Rivista 2024
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In questo contributo l’A. analizza la decisione del Tribunale di Lecco, che ha ritenuto discriminatorio il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto. Secondo il giudice, le assenze del lavoratore dovute a disabilità non devono essere computate nel periodo di comporto anche quando questo è stabilito in misura prolungata per i lavoratori affetti da patologie gravi. L’A. dà altresì conto di alcune recenti decisioni dei giudici di merito che si sono espressi sostanzialmente nello stesso senso sulle medesime questioni.
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L’analisi del decreto del T. Bologna pone in luce la portata applicativa del divieto di discriminazione nei confronti dei genitori lavoratori, secondo l’art. 25, co. 2-bis del D. Lgs. 198/2006 (Codice Pari Opportunità), in caso di modifica dell’orario di lavoro, e l’irrilevanza delle difese presentate dalla società convenuta, quale un contratto collettivo aziendale in materia di conciliazione tra lavoro professionale e cura familiare, approfondendo in particolare il significato delle giustificazioni del datore di lavoro basate sul criterio della “necessità” delle misure organizzative.
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La Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, presentata dalla Commissione europea il 5 marzo del 2020, si prefigge di raggiungere entro i prossimi cinque anni l’obiettivo della parità di genere all’interno dell’Unione europea e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 – Gender Equality – inserito nell’Agenda 2030, adottata nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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La legge europea 2019/2020 ha aggiunto il fattore “nazionalità” ai fattori di discriminazione vietati contenuti nel d.lgs. 216/03 – attuativo della direttiva 2000/78 – ed ha esteso il campo di applicazione di quest’ultimo al di là dell’ambito lavorativo che costituiva l’originario settore di applicazione di tale direttiva.