In Groff, una unanime Corte Suprema ha stabilito che il datore di lavoro deve accomodare ragionevolmente le richieste su base religiosa avanzate dal lavoratore, a meno che questo non implichi un onere eccessivo, alla luce dell’organizzazione d’impresa. Il giudice deve applicare il suddetto standard, tenendo in considerazione tutti i pertinenti elementi fattuali, tra i quali la natura, la grandezza dell’impresa e i costi. Con tale decisione, la Corte Suprema ha di fatto accantonato, pur formalmente non dichiarandolo superato, il precedente Hardison secondo cui un datore di lavoro, laddove sia chiamato a soddisfare una pretesa a base religiosa del lavoratore, è tenuto a sopportare solo un costo minimo.
Occupazione e condizioni di lavoro / Employment and working conditions
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Nullità di contratto a termine con lavoratrice in gravidanza (nota a Cass. 13.06.2023, n.16785)
by Laura Curcioby Laura Curciodi Laura Curcio Leggi l’ordinanza Ha destato non poche perplessità, se non delle reazioni negative, l’ordinanza della…
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L’Autrice esamina il ruolo svolto dalle norme internazionali del lavoro adottate dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dalle pronunce degli organi di supervisione dell’OIL nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di discriminazione. Il contributo si conclude con una riflessione sui vantaggi, e le relative ragioni, dell’integrazione di tali fonti nel processo decisionale della Corte di Strasburgo e nell’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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Il saggio commenta la sentenza della Corte di giustizia C-344/20, L.F., nella quale la Corte ha affermato che religione e convinzioni personali costituiscono un solo e unico motivo di discriminazione e che questo non comprende le convinzioni politiche o sindacali, le convinzioni o le preferenze artistiche, sportive, estetiche o di altro tipo. L’A. analizza la questione se tale decisione possa mettere in dubbio l’orientamento dei giudici nazionali che applica le disposizioni attuative della direttiva 2000/78/Ue anche alle discriminazioni per motivi sindacali, concludendo che l’interpretazione dei giudici nazionali è maggiormente coerente con il complessivo quadro normativo europeo e internazionale e che, in ogni caso, le disposizioni nazionali possono essere considerate misure più favorevoli ammesse dall’art. 8 della direttiva stessa.
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La Direttiva 2023/970/UE introduce per la prima volta in un testo vincolante dell’UE l’approccio intersezionale, sottolineandone l’importanza “per comprendere e affrontare il divario retributivo di genere” (considerando 25). Questa innovazione è da inquadrare nella recente sensibilità dell’Unione europea (ad es. la Strategia per la parità di genere 2020-2025), per lungo tempo limitata al soft law.
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Il contributo analizza la sentenza n. 1030 del 30 gennaio 2023 con cui il Consiglio di Stato ha negato la illegittimità del limite di età previsto per la partecipazione al concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato. La nota di commento si sofferma sulla parte di motivazione relativa alla compatibilità della norma contestata con la direttiva 2000/78/CE, allo scopo si verificare se, e in che termini, il giudice interno abbia rispettato l’espresso proposito di risolvere la questione alla luce delle più recenti pronunce dei giudici del Lussemburgo. Per tale ragione, particolare rilievo è attribuito, ai fini della analisi che segue, alla pronuncia V.T. c. Ministero dell’Interno.
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L’autore esamina le disposizioni contenute nei primi 12 articoli del cd “decreto lavoro” n. 48/2023 relative all’assegno di inclusione e del “supporto per la formazione e il lavoro”, rilevando i punti di contrasto con il criterio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e, per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni dei cittadini extra UE, anche con il diritto dell’Unione.
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Il contributo richiama le principali questioni aperte quanto all’applicazione del principio paritario in materia di comporto dei lavoratori disabili e dà conto della soluzione offerta ad alcune di queste da Cass. 9095/2023.
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Leggi la sentenza La Cassazione ribadisce il proprio orientamento in tema di attenuazione degli oneri probatori relativi…