Due le questioni decise con la sentenza n. 143 del 2025 dalla Corte costituzionale sull’incidente di costituzionalità…
Orientamento sessuale e identità di genere / Sexual orientation and gender identity
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Nuovo, ennesimo rinvio alle Sezioni unite civili sul tema della gestazione per altri (GPA). Difficile la Prima…
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Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, ha ordinato all’INPS di “modificare … il…
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La pronuncia è degna di nota in quanto ha riconosciuto al
giudizio diffamatorio basato su motivazione discriminatoria la natura di hate speech. -
L’autore esamina il dibattito pubblico sulla gestazione per altrз per meglio valutarne le ricadute giuridiche. Lo stigma della surrogacy, difatti, si ripercuote sulla tutela delle famiglie arcobaleno e, in modo particolare, sulla tutela dei minori. Le scelte del governo, dal rifiuto della trascrizione dei certificati di nascita formati in Stati esteri al rifiuto di adottare la proposta di regolamento europeo per un certificato europeo di filiazione, rispecchiano una omofobia di Stato difficilmente compatibile con il diritto eurounionale.
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L’Autrice ricostruisce gli standard nazionali e sovranazionali inerenti al riconoscimento della bigenitorialità per le coppie di genitori dello stesso sesso, alla luce anche dei principi del best interest of the child e alla continuità degli status familiari.
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Commento alla sentenza della Corte di giustizia del 12.1.2023, C-356/21, J.K. c. TP s.a.
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Per la Corte di giustizia il lavoratore autonomo non può essere escluso da un rapporto di collaborazione in atto a causa del suo orientamento sessuale, né tale orientamento può essere la ragione per il mancato rinnovo del contratto di lavoro.
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La presente rubrica si propone di fornire informazioni periodiche circa l’evoluzione della giurisprudenza CEDU in materia di diritto antidiscriminatorio. Come noto le disposizioni interessate sono l’art. 14 della Convenzione, che prevede il divieto di discriminazione nel godimento dei diritti garantiti dalla stessa Convenzione, ed il protocollo 12 art. 1 (generale divieto di discriminazione). Quest’ultimo ha spettro applicativo più ampio (facendo riferimento al godimento di qualsiasi diritto previsto dalla legge), ma è stato ratificato da un numero ristretto di Stati, di cui non fa parte l’Italia.
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La legge europea 2019/2020 ha aggiunto il fattore “nazionalità” ai fattori di discriminazione vietati contenuti nel d.lgs. 216/03 – attuativo della direttiva 2000/78 – ed ha esteso il campo di applicazione di quest’ultimo al di là dell’ambito lavorativo che costituiva l’originario settore di applicazione di tale direttiva.