La Direttiva 2023/970/UE introduce per la prima volta in un testo vincolante dell’UE l’approccio intersezionale, sottolineandone l’importanza “per comprendere e affrontare il divario retributivo di genere” (considerando 25). Questa innovazione è da inquadrare nella recente sensibilità dell’Unione europea (ad es. la Strategia per la parità di genere 2020-2025), per lungo tempo limitata al soft law.
Discriminazioni multiple e intersezionali / Multiple and intersectional discrimination
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Il contributo analizza l’ordinanza del 15 aprile 2022 pronunciata dal Tribunale di Ferrara sezione Lavoro, con la quale viene accolto il ricorso ex art. 28 d. lgs. 150/2011 con cui venivano fatte valere simultaneamente due distinte azioni relativamente all’obiezione di coscienza al porto ed uso dell’arma da parte di agenti di polizia. Esaminati i principali passaggi motivazionali della pronuncia, l’autrice si interroga infine sulle ricadute che potrebbe avere sulla nozione di discriminazione per opinioni personali, così come affermatasi nella giurisprudenza del giudice nazionale, la sentenza del 13 ottobre 2022 C-344/20 L. F. contro S.C.R.L. della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per la quale l’espressione religione o convinzioni personali contenuta nell’art. 1 della Direttiva 2000/78/CE costituisce un solo ed unico motivo di discriminazione, comprendente tanto le convinzioni religiose quanto le convinzioni filosofiche e spirituali.
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Il contributo delinea sinteticamente le principali fattispecie di discriminazioni complesse – le discriminazioni multiple, composite e intersezionali -, come comunemente intese dalla dottrina europea, e la loro potenziale rilevanza nel diritto antidiscriminatorio.