La sentenza della Cassazione 7033/2024 si segnala per una ragione di ordine processuale e una di ordine sostanziale inerente la nozione stessa di discriminazione. La prima è la riaffermazione della prevalenza della competenza territoriale sancita dall’art. 28, comma 2, dlgs 150/11 (quella cioè del domicilio del ricorrente) anche rispetto al foro erariale, stante la ratio della previsione, volta a favorire quanto piu possibile l’accesso alla giustizia del soggetto discriminato: una statuizione che non sorprende se si considerano le precedenti affermazioni della Cassazione in punto di inderogabilità della competenza territoriale ex art. 28 dlgs 150/11(Cass. 24419/2013), ma che viene qui arricchita dalla considerazione che, in caso di conflitto tra norme che fissano competenze per territorio inderogabili diverse, prevale la norma più recente.
La seconda è particolarmente rilevante dal punto di sostanziale sia per quanto riguarda la condizione dei cittadini stranieri, sia per quanto riguarda la nozione di discriminazione.
La vicenda è quella del DM 6.10.2011 che, su delega dell’art. 5, comma 2ter TU immigrazione (introdotto dal 2009) aveva fissato un contributo tra euro 80 e euro 200 per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Il Tar Lazio, avanti il quale il DM era stato impugnato, aveva disposto rinvio pregiudiziale e la CGUE con sentenza 2.9.2015 C-309/2014 aveva confermato il contrasto della disposizione con la direttiva 109/2003 in quanto la misura del contributo era “sproporzionata rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva 2003/109 e atta a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da quest’ultima”.
Ne era seguito l’annullamento del DM da parte del TAR (sentenza 24.5.2016) con sentenza poi confermata in Consiglio di Stato. Il Ministero tuttavia per diversi anni non si è adeguato al nuovo quadro giuridico sicchè in varie parti d’Italia erano stati promossi ricorsi per ottenere la restituzione di quanto pagato nel frattempo in eccesso dai cittadini extra UE, rispetto al limite sancito dalla sentenza della CGUE.
In taluni casi, i giudici avevano affermato la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, in altri avevano accolto la domanda di restituzione dell’indebito. In tutti si era posto il problema della estensione degli effetti della pronuncia della CGUE anche al permesso “ordinario” biennale, posto che detta pronuncia era formalmente riferita solo al contrasto con la direttiva 2003/109 e dunque al permesso di lungo periodo.
Taluni ricorsi, come quello oggetto della pronuncia in commento, erano stati promossi con azione civile contro la discriminazione contestando che un illegittimo ostacolo al conseguimento della parità di trattamento (costituito dall’importo sproporzionato) doveva qualificarsi come discriminazione al pari di quanto accade per la violazione di un diritto alla parità di trattamento già conseguito.
La Cassazione conferma innazitutto – riprendendo, pur senza citarlo, affermazioni che si trovano espresse molto chiaramente nella sentenza del CdS – che l’acquisizione dello status di regolarmente soggiornante è un percorso che si compone dapprima dell’accesso al permesso ordinario e poi, decorso il termine di legge di cinque anni, nell’accesso allo status di lungosoggironante: sicchè un ostacolo al conseguimento di un permesso “breve” costituisce inevitabilmente anche ostacolo al conseguimento del permesso di lungo periodo.
Quanto alla nozione di discriminazione la Corte respinge i motivo di cassazione che contestava la ricostruzione dei ricorrenti, confermando che anche l’ostacolo al conseguimento o al mantenimento della parità può costituire “svantaggio” sanzionato dal diritto antidiscriminatorio: sicchè l’azione per conseguire la restituzione di quanto è stato illegittimamente pagato per “conseguire l’uguaglianza” (o meglio quel permesso di soggiorno che rappresenta una pur parziale uguaglianza) è ad un tempo azione di ripetizione dell’indebito e azione antidiscriminatoria. Una ricostruzione in realtà che almeno in una occasione aveva trovato conferma presso i giudici di merito e che potrebbe trovare utili applicazioni nei molti casi in cui la burocrazia frapone ostacoli al conseguimento di un titolo di soggiorno.
La redazione