L’autore commenta due decisioni della Corte di Appello di Trento che forniscono una interessante rilettura dell’art. 44 lett. d) della legge n. 184/1983 nel caso di famiglie omoaffettive. Le decisioni escludono l’applicazione dell’art. 55 della legge adozioni, parificando l’adozione in casi speciali all’adozione piena, perseguendo il preminente interesse del/la minore.