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Cass., sez. lav., 29.07.2021 n. 21801, Pres. Raimondi, est. Spena, X (avv. Marraffa, Biscaro) c. Agenzia delle Entrate (avv. Stato)
| | | |Discriminazione indiretta di genere – disposizione sulla progressione di carriera che favorisce i lavoratori full-time – verifica dell’effetto indirettamente discriminatorio in danno delle lavoratrici – criteri applicabili – possibile giustificazione della discriminazione – automatica rilevanza del tempo di lavoro sulla maturazione dell’esperienza – non sussiste
In presenza di una disposizione interna che prevede il computo dell’anzianità lavorativa, ai fini della progressione di carriera, in misura proporzionale all’orario di lavoro settimanale, con conseguente svantaggio per i lavoratori part-time, la verifica circa un possibile effetto discriminatorio indiretto di tale disposizione in danno delle lavoratrici deve essere effettuata verificando se tra i dipendenti esclusi in quanto part-time, la percentuale di lavoratrici escluse sia significativamente prevalente. In tal caso il datore di lavoro ha la facoltà di provare che la disposizione persegue la finalità legittima di premiare l’esperienza lavorativa mediante strumenti appropriati e necessari, tenendo però conto che il numero di ore lavorate non costituisce di per sé prova di una maggiore esperienza.
Indirect gender discrimination - provision on career progression favouring full-time workers - verification of the indirectly discriminatory effect to the detriment of female workers - applicable criteria - possible justification - automatic relevance of working time to the accrual of experience – non-existence
Where an internal provision provides for length of service to be taken into account, for the purposes of career progression, in proportion to the number of hours worked per week, thereby placing part-time workers at a disadvantage, verification of a possible indirect discriminatory effect of that provision to the detriment of female workers must be carried out by ascertaining whether, among the employees excluded as part-time, the percentage of female workers excluded is significantly higher. As a consequence, the employer is entitled to prove that the provision pursues the legitimate aim of rewarding work experience by appropriate and necessary means, considering, however, that the number of working hours does not constitute proof of greater experience in itself.
Leggi il commento di Laura Curcio
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