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Corte Edu, 08.02.2022, Dicle c. Turchia (Ricorso n. 53915/11)
| | | |Art 10 - Libertà di espressione - Condanna penale di un uomo politico curdo per favoreggiamento dell’organizzazione armata illegale PKK e propaganda in suo favore in ragione di una sua dichiarazione durante un incontro con un’agenzia di stampa - Motivi sufficienti e rilevanti. Art 3 P1 - Annullamento a posteriori della sua elezione parlamentare non avendo lo stesso comunicato che la sua condanna penale fosse divenuta definitiva nel momento in cui ha depositato la sua candidatura alle elezioni legislative - Informazione rilevante e fondamentale per l’ammissione della sua candidatura - Seri dubbi circa la strategia dell’avvocato del ricorrente che aveva promosso un ricorso straordinario
Art 14 (+ Art 3 P1) - L’annullamento del processo verbale di elezione non rappresenta una disparità di trattamento fondata sulla sua razza o origine etnica.
L’aver taciuto, in sede di presentazione della candidatura alle elezioni legislative, la sussistenza di una condanna penale definitiva, giustifica l’annullamento dell’elezione di tale candidato, non rilevando l’avvenuta proposizione di un ricorso straordinario (come il ricorso per la correzione della sentenza). In tal caso l’annullamento dell’elezione del candidato non può considerarsi una disparità di trattamento fondata sulla sua razza o origine etnica.
Art 14 (+ Art 3 P1) - L’annullamento del processo verbale di elezione non rappresenta una disparità di trattamento fondata sulla sua razza o origine etnica.
L’aver taciuto, in sede di presentazione della candidatura alle elezioni legislative, la sussistenza di una condanna penale definitiva, giustifica l’annullamento dell’elezione di tale candidato, non rilevando l’avvenuta proposizione di un ricorso straordinario (come il ricorso per la correzione della sentenza). In tal caso l’annullamento dell’elezione del candidato non può considerarsi una disparità di trattamento fondata sulla sua razza o origine etnica.
Art 10 - Freedom of expression - Criminal conviction of a Kurdish politician for aiding and abetting the illegal armed organisation PKK and for spreading propaganda in its favour through a statement during a meeting with a news agency. • Sufficient and relevant grounds. Article 3 P1 - Retrospective annulment of his parliamentary election because he did not state that his criminal conviction had become final at the time he filed his candidature for the parliamentary elections. - Serious doubts as to the strategy of the appellant\'s lawyer who had lodged an extraordinary appeal.
Art 14 (+ Art 3 P1) - The annulment of the election did not constitute unequal treatment based on the applicant’s race or ethnic origin.
A candidate’s failure to disclose that he had a final criminal conviction, when filing his candidature for parliamentary elections, justifies the annulment of his election, even if the candidate had filed an extraordinary appeal (such as the appeal for the correction of the decision). In this case the annulment of the candidate’s election cannot be considered an unequal treatment based on race or ethnic origin.
Analisi di Emanuela Vitello nella rubrica Anti-discrimination Watch
A candidate’s failure to disclose that he had a final criminal conviction, when filing his candidature for parliamentary elections, justifies the annulment of his election, even if the candidate had filed an extraordinary appeal (such as the appeal for the correction of the decision). In this case the annulment of the candidate’s election cannot be considered an unequal treatment based on race or ethnic origin.
Analisi di Emanuela Vitello nella rubrica Anti-discrimination Watch