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Trib. Ferrara, 26.11.2021, giud. De Curtis, Cooperativa PG (avv. Guglielmi, Carlini) c. Consigliera Regionale di Parità dell’Emilia Romagna (avv. Piscitelli)
| | | |Discriminazione di genere – discriminazione indiretta – regolamento di una cooperativa – calcolo del reddito dei soci uniti da legame affettivo
Configura una discriminazione indiretta a danno delle donne la disposizione del Regolamento di una cooperativa secondo cui la doppia quota dei beni prodotti da tale cooperativa può essere assegnata solo al socio/socia che non sia unito/a o non si unisca ad altro socio/socia in forza di vincolo matrimoniale, unione civile o famiglia di fatto, o che non sia comunque legato/legata da vincolo affettivo di coppia, anche se non convivente, anche se non dichiarata come un’unica famiglia anagrafica. Il meccanismo della doppia quota pone infatti le donne in una situazione di particolare svantaggio in quanto, qualora queste entrino in cooperativa per collaborare con il marito o il compagno socio, il loro apporto lavorativo viene valutato nello stesso “quantum” che si otterrebbe se il marito o il compagno lavorasse da solo.
Gender discrimination - indirect discrimination - rules of a cooperative - calculation of income of members linked by an affective relationship
The provision of a cooperative regulation according to which a double share of the goods produced by that cooperative may only be awarded to a cooperative member who is not bonded to another member by virtue of marriage, civil union or de facto family, or who is not in any case bound by a relationship, even if not cohabiting or not declared as a single registered family, constitutes indirect discrimination to the detriment of women. In fact, the double quota mechanism puts women at a particular disadvantage because, when joining a cooperative to work with their husband or partner, their work contribution is valued of the same worth as if their husband or partner worked alone.