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by Magli

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C.Giust., 8.5.2025, causa C-212/24, X,Y,Z c. INPS

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Direttiva 1999/70/CE – clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – principio di non discriminazione – nozione di “condizione di impiego” – applicabilità al regime dei contributi previdenziali – condizioni – calcolo dei contributi, per i soli lavoratori a tempo indeterminato, sulla base di una considerazione forfetaria delle ore lavorate  – contrasto con la clausola – sussistenza. 
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28.6.1999, deve essere interpretata nel senso che tra le “condizioni di lavoro” alle quali si applica il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, è compreso anche il regime contributivo, qualora i contributi partecipino al pagamento di prestazioni previdenziali fornite da un regime professionale di sicurezza sociale e non da un sistema di legge di previdenza sociale; conseguentemente detta clausola osta a una normativa nazionale, quale quella italiana, in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo determinato, sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere che essi hanno effettivamente svolto, mentre i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di una retribuzione stabilita per un orario di lavoro giornaliero forfettario di sei ore e mezzo giornaliere, a prescindere dalle ore effettivamente prestate, con la conseguenza che per questi ultimi può accadere che i contributi vengano versati per ore di lavoro non prestate, mentre per gli operai agricoli a tempo determinato tale possibilità è esclusa. Tale differenza di trattamento, svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato, non è legittimata dal principio pro rata temporis giustificata, né è giustificata dal fatto che i rapporti di lavoro a tempo determinato siano stipulati per rispondere a esigenze temporanee.

Directive 1999/70/EC – clause 4(1) of the Framework Agreement on fixed-term work – principle of non-discrimination – concept of “employment conditions” – applicability to the system of social security contributions – conditions – calculation of contributions, only for permanent workers, based on a flat-rate estimation of hours worked – incompatibility with the clause – established.
Clause 4(1) of the Framework Agreement on fixed-term work, annexed to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999, must be interpreted as meaning that the term “employment conditions,” to which the prohibition of discrimination between fixed-term and permanent workers applies, also covers the contribution regime, where such contributions serve to finance benefits provided by a professional social security scheme rather than a statutory social security system. Consequently, that clause precludes national legislation—such as the Italian one—under which social security contributions due by employers of fixed-term agricultural workers are calculated based on the actual daily hours worked and wages paid, while contributions for permanent agricultural workers are calculated on the basis of a flat-rate working time of six and a half hours per day, regardless of the hours actually worked. As a result, in the case of permanent workers, contributions may be paid for hours not actually worked, whereas this possibility is excluded for fixed-term workers. This difference in treatment, which disadvantages fixed-term workers, is neither justified by the pro rata temporis principle nor by the fact that fixed-term contracts are concluded to meet temporary needs.
Testo del provvedimento